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Defined terms — Council Directive 96/48/EC of 23 July 1996 on the interoperability of the trans-European high-speed rail system

European Union · 31996L0048 · 340 provisions

8 defined in this instrument, 1 borrowed from other acts.

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Componenti di interoperabilità — qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità Articolo 2
Interoperabilità — la capacità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni ad alta velocità effettuando le prestazioni specificate. Tale capacità si fonda sull'insieme delle condizioni regolamentari, tecniche ed operative che debbono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenzionali Articolo 2
Organismi notificati — gli organismi incaricati di valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità o di istruire la procedura di verifica «CE» dei sottosistemi Articolo 2
Organismo comune rappresentativo — l'organismo composto di rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura, delle aziende ferroviarie e dell'industria, incaricato di elaborare le STI. I «gestori dell'infrastruttura» sono quelli di cui agli articoli 3 e 7 della direttiva 91/440/CEE Articolo 2
Requisiti essenziali — l'insieme delle condizioni descritte nell'allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilità Articolo 2
Sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità — l'insieme descritto nell'allegato I, costituito dalle infrastrutture ferroviarie che comprendono le linee e gli impianti fissi, della rete transeuropea di trasporto, costruite o modificate per essere percorse ad alta velocità ed i materiali rotabili appositamente progettati per percorrere dette infrastrutture Articolo 2
Sottosistemi — il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità è suddiviso, come indicato nell'allegato II, in sottosistemi di natura strutturale o funzionale per cui devono essere definiti requisiti essenziali Articolo 2
Specifica europea — borrowed from another act; this instrument states no meaning of its own Articolo 2
Specifiche tecniche di interoperabilità, in appresso denominate «STI» — le specifiche di cui è oggetto ciascun sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali definendo relazioni funzionali reciproche necessarie tra i sottosistemi del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e assicurando la coerenza di quest'ultimo Articolo 2