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Defined terms — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Italy · urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58 · 572 provisions

55 defined in this instrument, 3 borrowed from other acts.

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autorita' rilevanti — le autorita' indicate nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 ((TITOLO II-BIS)) — ((DISCIPLINA DEI DEPOSITARI CENTRALI E DELLE ATTIVITA' DI REGOLAMENTO E DI GESTIONE ACCENTRATA))
banca — la banca come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
"banca dell'Unione europea" o "banca UE" — la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
certificates — i titoli negoziabili quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) n. 600/2014 PARTE III — DISCIPLINA DEI MERCATI TITOLO I ((DISPOSIZIONI COMUNI))
CONSOB — la Commissione nazionale per le societa' e la borsa PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
consulente in materia di voto — un soggetto che analizza, a titolo professionale e commerciale, le informazioni diffuse dalle societa' e, se del caso, altre informazioni riguardanti societa' europee con azioni quotate nei mercati regolamentati di uno Stato membro dell'Unione europea nell'ottica di informare gli investitori in relazione alle decisioni di voto fornendo ricerche, consigli o raccomandazioni di voto connessi all'esercizio dei diritti di voto ((Sezione I-ter — Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto))
contratti derivati su prodotti energetici C6 — i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
contratto a pronti su merci — un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014 TITOLO I-BIS — ((ABUSI DI MERCATO)) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
COVIP — la Commissione di vigilanza sui fondi pensione PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
derivati su merci — gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attivita' sottostanti di cui all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attivita' sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto 10) PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
"dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA" — borrowed from another act; this instrument states no meaning of its own PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
disposizioni attuative — gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 44 del regolamento prospetto e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 TITOLO II — APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO ((CAPO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E DI VENDITA))
emittente — l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014 TITOLO I-BIS — ((ABUSI DI MERCATO)) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
ente — uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 TITOLO I-BIS — ((ABUSI DI MERCATO)) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
fondi indicizzati quotati — gli Oicr con almeno una particolare categoria di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in almeno una sede di negoziazione, nell'ambito della quale almeno un market-maker interviene per assicurare che il prezzo delle sue azioni o quote nella sede di negoziazione non si discosti in maniera significativa dal rispettivo valore netto di inventario ne', se del caso, da quello indicativo calcolato in tempo reale (indicative net asset value) PARTE III — DISCIPLINA DEI MERCATI TITOLO I ((DISPOSIZIONI COMUNI))
gestore di attivi — le Sgr, ((le Sicav in gestione interna autorizzate, le Sicaf in gestione interna autorizzate, le societa' di partenariato in gestione interna autorizzate)), e i soggetti autorizzati in Italia a prestare il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d) ((Sezione I-ter — Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto))
impresa di investimento — l'impresa la cui occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o piu' attivita' di investimento a titolo professionale PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
"impresa di investimento dell'Unione europea" o "impresa di investimento UE" — l'impresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso dall'Italia PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
impresa di paesi terzi — l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell'Unione europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attivita' di investimento PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
indice di riferimento (benchmark) — l'indice di riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014 TITOLO I-BIS — ((ABUSI DI MERCATO)) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
informazione privilegiata — l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 TITOLO I-BIS — ((ABUSI DI MERCATO)) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
intermediari — i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti ((TITOLO II-BIS)) — ((DISCIPLINA DEI DEPOSITARI CENTRALI E DELLE ATTIVITA' DI REGOLAMENTO E DI GESTIONE ACCENTRATA))
investitore istituzionale — 1) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione come definite alle lettere u) e cc) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate ad esercitare attivita' di assicurazione o di riassicurazione nei rami vita ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del medesimo decreto; 2) i fondi pensione con almeno cento aderenti, che risultino iscritti all'albo tenuto dalla COVIP e che rientrino tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero tra quelli dell'articolo 20 del medesimo decreto aventi soggettivita' giuridica ((Sezione I-ter — Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto))
IVASS — L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
KID — il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014 TITOLO II — APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO ((CAPO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E DI VENDITA))
KIID — il documento previsto dall'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformita' al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione dell'Unione europea TITOLO II — APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO ((CAPO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E DI VENDITA))
legge fallimentare — il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
mercato di crescita per le piccole e medie imprese — un sistema multilaterale di negoziazione ((, o un suo segmento,)) registrato come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese in conformita' all'articolo 69 PARTE III — DISCIPLINA DEI MERCATI TITOLO I ((DISPOSIZIONI COMUNI))
operatore principale — i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 236/2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) PARTE III — DISCIPLINA DEI MERCATI TITOLO I ((DISPOSIZIONI COMUNI))
piccola o media impresa — borrowed from another act; this instrument states no meaning of its own PARTE III — DISCIPLINA DEI MERCATI TITOLO I ((DISPOSIZIONI COMUNI))
prassi di mercato ammessa — prassi ammessa dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014 TITOLO I-BIS — ((ABUSI DI MERCATO)) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
programma di riacquisto di azioni proprie — la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 TITOLO I-BIS — ((ABUSI DI MERCATO)) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
regolamento (UE) 2019/1156 — il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 TITOLO II — APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO ((CAPO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E DI VENDITA))
regolamento prospetto — regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 TITOLO II — APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO ((CAPO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E DI VENDITA))
responsabile del collocamento — il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico TITOLO II — APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO ((CAPO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E DI VENDITA))
sede di negoziazione — un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. (73) 5-octies.1. Per "ordine con limite di prezzo" si intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo piu' vantaggioso e per un quantitativo fissato PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
sedi di negoziazione all'ingrosso — le sedi di negoziazione di titoli di Stato o di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute che, in base alle regole adottate dal gestore della sede, consentono esclusivamente le negoziazioni tra operatori che impegnano posizioni proprie ovvero, nel caso dei soggetti abilitati, quelle nelle quali gli operatori eseguono in contropartita diretta, con posizioni proprie, ordini di clienti professionali PARTE III — DISCIPLINA DEI MERCATI TITOLO I ((DISPOSIZIONI COMUNI))
SEVIF — il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
Sim di classe 1 — la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
Sim di classe 1-minus — borrowed from another act; this instrument states no meaning of its own PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
sistema multilaterale di negoziazione — un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
sistema organizzato di negoziazione — un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
societa' di intermediazione mobiliare — l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
societa' italiane quotate — le societa' con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno ((Stato dell'Unione europea)). 2. Ai fini del presente capo e dell'articolo 123-bis, per "titoli" si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o straordinaria. 3. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l'articolo 103, comma 3-bis, ogni altra disposizione del presente decreto che pone a carico dell'offerente o della societa' emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonche' gli articoli 104, 104-bis e 104-ter, non si applicano alle: a) offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli; b) offerte pubbliche di acquisto o scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all'articolo 105, commi 2 e 3; c) offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi detiene individualmente, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della societa'; d) offerte… CAPO II — OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO Sezione I Disposizioni generali
stabilizzazione — la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014 TITOLO I-BIS — ((ABUSI DI MERCATO)) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Stato membro d'origine — 1) in relazione all'offerta di titoli, lo Stato membro d'origine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento prospetto; 2) in relazione all'offerta di quote o azioni di Oicr armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'Oicr e' stato costituito TITOLO II — APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO ((CAPO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E DI VENDITA))
Stato membro d'origine del mercato regolamentato — lo Stato membro in cui e' registrato il mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo Stato membro in cui e' situata la propria direzione generale PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
Stato membro d'origine dell'impresa di investimento — 1) se l'impresa di investimento e' una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria sede principale; 2) se l'impresa di investimento e' una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale; 3) se, in base al diritto nazionale cui e' soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale, lo Stato membro in cui e' situata la sua direzione generale PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
Stato membro ospitante — lo Stato membro della UE in cui viene effettuata l'offerta o viene chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine TITOLO II — APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO ((CAPO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E DI VENDITA))
Stato membro ospitante il mercato regolamentato — lo Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare l'accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri o partecipanti stabiliti in tale Stato membro PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
Stato membro ospitante l'impresa di investimento — lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui un'impresa di investimento ha una succursale o presta servizi di investimento e/o esercita attivita' di investimento PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
strategia di market making — ai fini degli articoli 65-sexies e 67-ter, la strategia perseguita da chi svolge negoziazioni algoritmiche quando, operando per conto proprio in qualita' di membro o partecipante di una o piu' sedi di negoziazione, la strategia comporta l'immissione di quotazioni irrevocabili e simultanee di acquisto e di vendita, di misura comparabile e a prezzi competitivi, relative a uno o piu' strumenti finanziari su un'unica sede di negoziazione o su diverse sedi di negoziazione, con il risultato di fornire liquidita' in modo regolare e frequente al mercato PARTE III — DISCIPLINA DEI MERCATI TITOLO I ((DISPOSIZIONI COMUNI))
strumenti derivati — gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c ) PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
strumenti finanziari — 1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea ((...)); ((2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea.)) ((2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali TITOLO I-BIS — ((ABUSI DI MERCATO)) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
strumenti finanziari strutturati — gli strumenti finanziari strutturati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (UE) n. 600/2014 PARTE III — DISCIPLINA DEI MERCATI TITOLO I ((DISPOSIZIONI COMUNI))
Testo Unico bancario — il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
titoli — i valori mobiliari individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto, ivi incluse le quote o azioni di Oicr chiusi TITOLO II — APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO ((CAPO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E DI VENDITA))
UE — l'Unione europea; (73) d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca Centrale Europea e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)": il sistema di risoluzione istituito ai sensi del Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI