lexiara

Defined terms — Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio. (15G00195)

Italy · urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180 · 129 provisions

38 defined in this instrument.

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accordo di netting — un accordo in virtu' del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
alta dirigenza — il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
autorita' competente — la Banca d'Italia, la Banca centrale europea relativamente ai compiti specifici ad essa attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, o altra autorita' competente straniera per l'esercizio della vigilanza ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 575/2013 Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
autorita' di risoluzione di gruppo — l'autorita' di risoluzione dello Stato membro in cui ha sede l'autorita' di vigilanza su base consolidata Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
autorita' di vigilanza su base consolidata — l'autorita' di vigilanza come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del Regolamento (UE) n. 575/2013 Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
azione di risoluzione — la decisione di sottoporre un soggetto a risoluzione, l'esercizio di uno o piu' poteri di cui al Titolo IV, Capo V, oppure l'applicazione di una o piu' misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV, o degli articoli 24, 25, 26 e 27 del regolamento (UE) n. 806/2014 Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
bail-in — la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori, secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo IV, Sezione III, o dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 806/2014 Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
banca — una banca come definita all'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
banca affiliata — una banca di credito cooperativo o una banca a cui fa capo un sottogruppo territoriale aderente al gruppo bancario cooperativo in quanto soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della capogruppo in virtu' del contratto di coesione con essa stipulato Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
banca extracomunitaria — una banca come definita all'articolo 1, comma 2, lettera c), del Testo Unico Bancario Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
capitale primario di classe 1 — il capitale primario di classe 1 calcolato ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013 Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
capogruppo — la capogruppo di un gruppo bancario ai sensi dell'articolo 61 del Testo Unico Bancario Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
cessionario — il soggetto al quale sono ceduti azioni, altre partecipazioni, titoli di debito, attivita', diritti o passivita', o una combinazione degli stessi, dall'ente sottoposto a risoluzione Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
clausola di close-out netting — una clausola come definita all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
coefficiente di capitale totale — il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
coefficiente di leva finanziaria — il coefficiente di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
«contratti finanziari» i seguenti contratti e accordi — 1) contratti su valori mobiliari, fra cui: i) contratti di acquisto, vendita o prestito di un titolo o gruppi o indici di titoli; ii) opzioni su un titolo o gruppi o indici di titoli; iii) operazioni di vendita attive o passive con patto di riacquisto su ciascuno di questi titoli, o gruppi o indici di titoli; 2) contratti connessi a merci, fra cui: i) contratti di acquisto, vendita o prestito di merci o gruppi o indici di merci per consegna futura; ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci; iii) operazioni di vendita con patto di riacquisto attive o passive su merci o gruppi o indici di merci; 3) contratti standardizzati a termine (futures) e contratti differenziali a termine (forward), compresi i contratti per l'acquisto, la vendita o la cessione, a un dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi, diritti o interessi; 4) accordi di swap, tra cui: i) swap e opzioni su tassi d'interesse; accordi a pronti (spot) o altri accordi su cambi, valute, indici azionari o azioni, indici obbligazionari o titoli di debito, indici di merci o merci, variabili climatiche, quote di emissione o tassi di inflazione; ii) total return swap, credit default swap… Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
controparte centrale — un soggetto di cui all'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012 Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
depositi — i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza, o il cui capitale non e' rimborsabile alla pari, o il cui capitale e' rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purche' non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
depositi ammissibili al rimborso — i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, del testo unico bancario, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
depositi protetti — i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4, del testo unico bancario Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
derivato — uno strumento derivato come definito all'articolo 2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012 Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
disposizioni dell'MRU — il regolamento (UE) n. 806/2014 e le relative misure di esecuzione Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
elementi di classe 2 — gli strumenti di capitale e i prestiti subordinati ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Tier 2) o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative disposizioni di attuazione Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
«ente a rilevanza sistemica a livello globale» o «G-SII» — un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013 Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ente designato per la risoluzione — una persona giuridica avente sede legale nell'Unione europea identificata come soggetto per il quale il piano di risoluzione di gruppo prevede l'applicazione di un'azione di risoluzione ovvero una banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata per la quale il piano di risoluzione individuale prevede l'applicazione di un'azione di risoluzione; v-ter.1) ((ente designato per la liquidazione": una persona giuridica avente sede legale nell'Unione europea identificata come soggetto per il quale il piano di risoluzione individuale o di gruppo prevede la sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o ad altra analoga procedura concorsuale applicabile, ovvero identificata come soggetto, diverso da un ente designato per la risoluzione, ma appartenente a un gruppo soggetto a risoluzione, per il quale il piano di risoluzione di gruppo non prevede l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ente di maggiori dimensioni — l'ente designato per la risoluzione che non e' G-SII e che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attivita' totali superano i 100 miliardi di euro Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ente sottoposto a risoluzione — uno dei soggetti indicati all'articolo 2 in relazione al quale e' avviata un'azione di risoluzione Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ente-ponte — la societa' di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione II, o dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 806/2014 per acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte, azioni o altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o attivita', diritti e passivita' di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione per preservarne le funzioni essenziali Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
evento determinante l'escussione della garanzia — un evento come definito all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
funzioni essenziali — attivita', servizi o operazioni la cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o piu' Stati membri di servizi essenziali per il sistema economico o la stabilita' finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessita' o dell'operativita' transfrontaliera di una banca o di un gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilita' dell'attivita', dei servizi o delle operazioni Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
giorno lavorativo — qualsiasi giorno tranne il sabato, la domenica o le festivita' pubbliche Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
gruppo — una societa' controllante e le societa' da essa controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
gruppo bancario cooperativo — il gruppo bancario cooperativo previsto dall'articolo 37-bis del Testo Unico Bancario Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
gruppo soggetto a risoluzione — 1) un ente designato per la risoluzione e le societa' da esso controllate che non siano: i) a loro volta enti designati per la risoluzione; ii) controllate da altri enti designati per la risoluzione; iii) soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che, in conformita' al piano di risoluzione, non sono inclusi nel gruppo soggetto a risoluzione, nonche' le societa' da essi controllate; 2) le societa' appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, quando almeno una delle banche affiliate o la societa' capogruppo e' un ente designato per la risoluzione Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
impresa di investimento di paesi terzi diversa da una banca — l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione legale nell'Unione europea, diversa da una banca, che presta uno o piu' dei seguenti servizi o attivita' di investimento: 1) negoziazione per conto proprio; 2) assunzione a fermo e, in aggiunta o in alternativa, collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; 3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
infrastruttura di mercato — un sistema di gestione accentrata, un sistema di pagamento, un sistema di regolamento titoli, una controparte centrale o un repertorio di dati sulle negoziazioni Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
legge fallimentare — il r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; hh) «linee di operativita' principali»: linee di operativita' e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, di utili o di valore di avviamento della banca o di un gruppo di cui fa parte una banca; ii) «meccanismi terminativi»: clausole che attribuiscono alle parti di un contratto il diritto di scioglierlo contratto o chiuderlo per close-out, di esigere l'intera prestazione con decadenza dal beneficio del termine, di compensare obbligazioni, anche secondo un meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione che consente la sospensione, la modifica o l'estinzione di un'obbligazione da parte di un contraente o che impedisce l'insorgere di un obbligo previsto dal contratto; ll) «misura di gestione della crisi»: un'azione di risoluzione o la nomina di un commissario speciale ai sensi dell'articolo 37; mm) «misura di prevenzione della crisi»: l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 69-sexies, comma 3, del Testo Unico Bancario, l'applicazione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria a norma del Testo Unico Bancario, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e… Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE