Defined terms — Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. (17G00010)
Italy · urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-01-19;3 · 20 provisions
20 defined in this instrument.
accordo che compone la controversia — l'accordo amichevole di definizione della controversia raggiunto mediante il procedimento di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; l'accordo amichevole raggiunto mediante il procedimento di cui al titolo II-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; la determinazione contrattuale con cui e' definita la controversia nell'arbitrato irrituale di cui all'articolo 808-ter del codice di procedura civile Capo I — Disposizioni generali
acquirente diretto — una persona fisica, una persona giuridica o un ente privo di personalita' giuridica che ha acquistato direttamente da un autore della violazione beni o servizi oggetto di una violazione del diritto della concorrenza Capo I — Disposizioni generali
acquirente indiretto — una persona fisica, una persona giuridica o un ente privo di personalita' giuridica che ha acquistato non direttamente da un autore della violazione, ma da un acquirente diretto o da un acquirente successivo beni o servizi oggetto di una violazione del diritto della concorrenza, oppure beni o servizi che li incorporano o che derivano dagli stessi Capo I — Disposizioni generali
autore della violazione — l'impresa o l'associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza Capo I — Disposizioni generali
autorita' garante della concorrenza — la Commissione o l'autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o l'autorita' nazionale garante della concorrenza di cui alla lettera d), ovvero, a seconda del contesto, le predette autorita' garanti della concorrenza disgiuntamente o congiuntamente alla Commissione Capo I — Disposizioni generali
autorita' nazionale garante della concorrenza — un'autorita' designata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1/2003 come responsabile dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea Capo I — Disposizioni generali
beneficiario dell'immunita' — un'impresa o una persona fisica che ha ottenuto l'immunita' dalle ammende da un'autorita' garante della concorrenza nell'ambito di un programma di clemenza Capo I — Disposizioni generali
cartello — un accordo, una intesa ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o una pratica concordata fra due o piu' concorrenti, volta a coordinare il loro comportamento concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti parametri di concorrenza mediante pratiche consistenti, tra l'altro, nel fissare o coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione, anche in relazione a diritti di proprieta' intellettuale, nell'allocare quote di produzione o di vendita, nel ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro mediante manipolazione delle gare d'appalto, restrizioni delle importazioni o delle esportazioni o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese concorrenti Capo I — Disposizioni generali
composizione consensuale delle controversie — i procedimenti di risoluzione stragiudiziale di una controversia, riguardanti una richiesta di risarcimento del danno subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e al titolo II-bis della parte V del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' i procedimenti di arbitrato di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile Capo I — Disposizioni generali
decisione definitiva relativa a una violazione — la decisione relativa a una violazione che non puo' o non puo' piu' essere impugnata con mezzi ordinari Capo I — Disposizioni generali
decisione relativa a una violazione — la decisione di un'autorita' garante della concorrenza ovvero di un giudice del ricorso che constata una violazione del diritto della concorrenza Capo I — Disposizioni generali
dichiarazione legata a un programma di clemenza — una dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da parte o per conto di un'impresa o di una persona fisica a un'autorita' garante della concorrenza, ovvero una registrazione di una tale dichiarazione, che descrive la conoscenza dell'impresa o della persona fisica in merito a un cartello e descrive il ruolo da essa svolto al suo interno, predisposta specificamente per essere presentata alla medesima autorita' garante allo scopo di ottenere la non applicazione o una riduzione delle sanzioni ai sensi di un programma di clemenza e che non comprende le informazioni preesistenti Capo I — Disposizioni generali
diritto della concorrenza — le disposizioni di cui agli articoli 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, applicate autonomamente, nonche' le disposizioni di altro Stato membro che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le predette disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, escluse le disposizioni che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni penali costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese Capo I — Disposizioni generali
giudice del ricorso — il giudice competente ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero un giudice di altro Stato membro che ha il potere, in seguito alla proposizione di mezzi di impugnazione ordinari, di rivedere le decisioni emesse da un'autorita' nazionale garante della concorrenza o le pronunce giurisdizionali formulate su tali decisioni, indipendentemente dal fatto che tale giudice abbia il potere di constatare una violazione del diritto della concorrenza Capo I — Disposizioni generali
informazioni preesistenti — le prove esistenti indipendentemente dal procedimento di un'autorita' garante della concorrenza a prescindere dalla presenza o meno delle suddette informazioni nel fascicolo della predetta autorita' Capo I — Disposizioni generali
programma di clemenza — il programma adottato dall'autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro programma della Commissione europea o di uno Stato membro relativo all'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o di una disposizione corrispondente del diritto nazionale in base alla quale un partecipante a un cartello segreto, indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nel cartello, collabora a un'indagine dell'autorita' garante della concorrenza fornendo volontariamente gli elementi di cui e' a conoscenza circa il cartello e il ruolo svolto al suo interno, ricevendo in cambio, per decisione o con la chiusura del procedimento, l'immunita' dalle ammende per il suo coinvolgimento nel cartello o una loro riduzione Capo I — Disposizioni generali
proposta di transazione — la dichiarazione volontaria da parte o per conto di un'impresa a un'autorita' garante della concorrenza, in cui l'impresa riconosce o rinuncia a contestare la sua partecipazione a una violazione del diritto della concorrenza e la propria responsabilita' in detta violazione del diritto della concorrenza, predisposta specificamente per consentire all'autorita' garante della concorrenza di applicare una procedura semplificata o accelerata Capo I — Disposizioni generali
prove — tutti i mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono registrate Capo I — Disposizioni generali
soggetto danneggiato — una persona, fisica o giuridica, o un ente privo di personalita' giuridica, che ha subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza Capo I — Disposizioni generali
sovrapprezzo — la differenza tra il prezzo effettivamente pagato e il prezzo che sarebbe altrimenti prevalso in assenza di una violazione del diritto della concorrenza Capo I — Disposizioni generali