Defined terms — Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104)
Italy · urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;90 · 10 provisions
17 defined in this instrument.
all'articolo 15, la numerazione e la rubricazione — «15. Copertura Finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 15 (Copertura Finanziaria)» art_6
all'articolo 16, la numerazione e la rubricazione — «16. Disposizioni transitorie e finali» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 16 (Disposizioni transitorie e finali)» art_6
all'articolo 6, la numerazione e la rubricazione — «6. Adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 6 (Adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici registri)» art_6
amministrazioni interessate — gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorita' di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita', prescritti dalla pertinente normativa di settore; b) congelamento di fondi: il divieto, in virtu' dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosi' da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprieta', il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; c) congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtu' dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la… art_6
dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente — «Art. 12-bis (Gestione dei beni non finanziari oggetto di congelamento). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, in materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, il Comitato puo' individuare, in relazione alla situazione di fatto, modalita' operative ulteriori per attuare efficacemente e, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il congelamento delle risorse economiche.» art_6
dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti — «Art. 13-bis (Misure ulteriori). - 1. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, il decreto che irroga le sanzioni e' pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle autorita' di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle le modalita' attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonche', nel caso in cui sia adita l'autorita' giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni. 2. Ferma la discrezionalita' dell'amministrazione procedente in ordine alla valutazione della proporzionalita' della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si da' luogo alla pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere… art_6
dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti — «Art. 4-bis (Misure di congelamento nazionali). - 1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di designazione disposti dalle Nazioni unite, e nel rispetto degli obblighi sanciti dalla Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e delle specifiche misure restrittive disposte dall'Unione europea nonche' delle iniziative assunte dall'autorita' giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato, dispone con proprio decreto, per un periodo di sei mesi, rinnovabili nelle stesse forme fino a quando ne permangano le condizioni, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entita' che pongono in essere o tentano di porre in essere una o piu' delle condotte con finalita' di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, una o piu' condotte volte al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa ovvero una o piu' condotte che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. 2. Quando la richiesta di congelamento e' indirizzata alle Autorita' italiane da un altro Stato… art_6
l'articolo 10 e' sostituito dal seguente — «Art. 10 (Unita' di informazione finanziaria per l'Italia). - 1. Le attribuzioni della UIF, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. La UIF cura il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea ovvero dagli organismi internazionali, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4-bis. 2. La UIF cura la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento nonche' la circolazione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche, previa acquisizione delle informazioni da parte degli organismi internazionali, anche per il tramite del Ministero degli affari esteri.» art_6
l'articolo 11 e' sostituito dal seguente — «Art. 11 (Nucleo speciale di polizia valutaria). - 1. Le attribuzioni del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione e per l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea, ovvero dagli organismi internazionali, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4-bis. 2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a redigere, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7, una relazione dettagliata sulla tipologia, situazione giuridica, consistenza patrimoniale e sullo stato di utilizzazione dei beni nonche' sull'esistenza di contratti in corso, anche se non registrati o non trascritti. La relazione e' trasmessa al Comitato, all'Agenzia del demanio e alla UIF. Il Comitato, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, comunitaria e… art_6
l'articolo 12 e' sostituito dal seguente — «Art. 12 (Compiti dell'Agenzia del Demanio). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui ai decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Se, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, sono adottati provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorita' che ha disposto il sequestro o la confisca. Resta salva la competenza dell'Agenzia del demanio nei casi in cui la confisca, disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, diviene definitiva. Resta altresi' salva la competenza dell'Agenzia del demanio nei casi in cui, in costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca siano revocati. 2. L'Agenzia del demanio, sulla base… art_6
l'articolo 13 e' sostituito dal seguente — «Art. 13 (Disposizioni sanzionatorie). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro ad 500.000 euro. 2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro ad 25.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 500.000 euro qualsiasi violazione delle disposizioni restrittive previste dai regolamenti comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del presente decreto, nonche' qualsiasi violazione degli obblighi di notifica o di richiesta di autorizzazione all'Autorita' competente di ciascun Stato membro. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, la responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non e' univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non e' piu' perseguibile ai sensi della legge medesima.» art_6
l'articolo 14 e' sostituito dal seguente — «Art. 14 (Strumenti di tutela). - 1. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. E' competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e, le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale. 2. Qualora nel corso dell'esame del ricorso si evidenzi che la decisione dello stesso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto dell'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati all'Autorita' giurisdizionale. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, l'Autorita' giurisdizionale puo' fissare un termine entro il quale il Comitato e' tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, l'Autorita' giurisdizionale decide allo stato degli atti.» art_6
l'articolo 2 e' sostituito dal seguente — «Art. 2 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto detta misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo, del finanziamento della proliferazione e dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale disposte in base alle risoluzioni delle Nazioni unite, alle deliberazioni dell'Unione europea e a livello nazionale dal Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il presente decreto non si applica alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi.» art_6
l'articolo 3 e' sostituito dal seguente — «Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e all'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e a livello nazionale, e' istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato: "Comitato". 2. Il Comitato e' composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti ed e' presieduto dal Direttore generale del tesoro. 3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dello sviluppo economico, dalla… art_6
l'articolo 4 e' sostituito dal seguente — «Art. 4 (Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale). - 1. Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea e fatte salve le iniziative assunte dall'autorita' giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone… art_6
l'articolo 5 e' sostituito dal seguente — «Art. 5 (Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche). - 1. I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo. 2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12. 3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2. 4. E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio. 5. E' vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad attivita' aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento. 6. Il congelamento e' efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui agli articoli 4 e 4-bis. 7. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali… art_6
l'articolo 7 e' sostituito dal seguente — «Art. 7 (Obblighi di comunicazione). - 1. I soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche. La comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui all'articolo 4-ter e dei decreti di cui gli articoli 4 e 4-bis ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche. 2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti, nonche' ogni altra informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato. 3. Limitatamente alle misure aventi ad oggetto risorse economiche, le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate anche al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.» art_6