Defined terms — Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. (18G00004)
Italy · urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;218 · 7 provisions
2 defined in this instrument.
banca italiana — la banca avente sede legale in Italia; b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia; c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato terzo; d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformita' delle disposizioni del MVU; d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d); e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato autorizzato; f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le attivita' di: 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale… art_1
consumatore — la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni; b) «servizi di pagamento»: le attivita' come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 1) (soppresso).; 2) (soppresso).; 3) (soppresso).: 3.1. (soppresso).; 3.2. (soppresso).; 3.3. (soppresso).; 4) (soppresso).: 4.1. (soppresso).; 4.2. (soppresso).; 4.3. (soppresso).; 5) (soppresso).; 6) (soppresso).; 7) (soppresso).; b-bis) "servizio di disposizione di ordine di pagamento": un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento; b-ter) "servizio di informazione sui conti": un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o piu' conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso piu' prestatori di servizi di pagamento; c) «operazione di pagamento»: l'attivita', posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi,… art_2