2.
PRESTAZIONI DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA 2.1. Veicoli delle categorie M e N 2.1.1. Dispositivi di frenatura di servizio 2.1.1.1. Prescrizioni concernenti le prove 2.1.1.1.1. I freni di servizio dei veicoli delle categorie M1, M2, M3, N, N2 e N3 sono sottoposti alle prove secondo le modalità riprese nella seguente tabella | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | Tipo di prova | 0—I | 0—I | 0—I—II | 0—I | 0—I | 0—I—II | v | 80 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 70 km/h | 50 km/h | 40 km/h | s ≤ | 0,1 v + v2150 | 0,15 v + v2130 | 0,15 v + v2115 | dm ≥ | 5,8 m/sec2 | 5 m/sec2 | 4,4 m/sec2 | f ≤ | 50 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | dove i simboli significano: V = velocità di prova, S = distanza di frenatura, dm = decelerazione media della frenatura in regime, f = forza esercitata sul comando a pedale. 2.1.2. Dispositivi di frenatura di soccorso 2.1.2.1. Pur se il dispositivo che lo mette in azione serve anche ad altre funzioni di frenatura, la frenatura di soccorso deve dare una distanza di frenatura al massimo uguale al primo termine più il doppio del secondo termine del binomio che indica, per la categoria in questione, la distanza di frenatura di servizio. 2.1.2.2. Se il freno di soccorso è azionato a mano, l'efficienza prescritta si deve ottenere esercitando sul comando una forza che non superi 40 kg per i veicoli della categoria M1 e 60 kg per gli altri veicoli; il comando dev'essere sistemato in modo da poter essere facilmente e rapidamente impugnato dal conducente. 2.1.2.3. Se il freno di soccorso è azionato a pedale, l'efficienza prescritta dev'essere ottenuta esercitando sul comando una forza che non superi 50 kg per i veicoli della categoria M1 e 70 kg per gli altri veicoli; il comando dev'essere sistemato in modo da poter essere facilmente e rapidamente azionato dal conducente. 2.1.2.4. L'efficienza della frenatura di soccorso viene controllata mediante la prova del tipo O. 2.1.3. Dispositivi di frenatura di stazionamento 2.1.3.1. Anche se combinato con uno degli altri dispositivi di frenatura, il dispositivo di frenatura di stazionamento deve poter mantenere il veicolo carico immobile su una salita o discesa con pendenza del 18 %. 2.1.3.2. Sui veicoli per i quali è autorizzato il traino di un rimorchio, il dispositivo di frenatura di stazionamento del veicolo trattore deve poter mantenere immobile il complesso su una pendenza del 12 %. 2.1.3.3. Se il comando è a mano, la forza su di esso esercitata non deve superare 40 kg per i veicoli della categoria M1 e 60 kg per tutti gli altri veicoli. 2.1.3.4. Se il comando è a pedale, la forza esercitata su quest'ultimo non deve superare 50 kg per i veicoli della categoria M1 e 70 kg per tutti gli altri veicoli. 2.1.3.5. Si può ammettere un dispositivo di frenatura di stazionamento che deve essere azionato più volte prima di raggiungere l'efficienza prescritta. 2.2. Veicoli della categoria O 2.2.1. Dispositivi di frenatura di servizio 2.2.1.1. Prescrizione concernente le prove dei veicoli della categoria O1. 2.2.1.1.1. Qualora la presenza di un dispositivo di frenatura di servizio sia obbligatoria, la sua efficienza deve rispondere alle prescrizioni indicate per la categoria O2. 2.2.1.2. Prescrizioni concernenti le prove dei veicoli della categoria O2. 2.2.1.2.1. Quando il dispositivo di frenatura di servizio del rimorchio è del tipo continuo o semicontinuo, la somma delle forze esercitate alla periferia delle ruote frenate deve essere almeno pari al 45 % del peso massimo sopportato dalle ruote in condizioni statiche. Se il rimorchio è frenato ad aria compressa, la verifica deve essere effettuata con una pressione nei cilindri non superiore a 6,5 bar [1]. 2.2.1.2.2. Quando il dispositivo di frenatura è del tipo ad inerzia, esso deve rispondere alle condizioni di cui all'allegato VIII. 2.2.1.2.3. Inoltre, questi veicoli devono essere sottoposti alla prova del tipo I. 2.2.1.2.4. Per le prove del tipo I di un semirimorchio, il peso frenato dagli assi di quest'ultimo deve corrispondere al carico sull'asse (o sugli assi) del semirimorchio a pieno carico. 2.2.1.3. Prescrizioni concernenti le prove dei veicoli della categoria O3. Si applicano le prescrizioni già formulate per la categoria O2; inoltre, i veicoli devono essere sottoposti alla prova del tipo I. 2.2.1.4. Prescrizioni concernenti le prove dei veicoli della categoria O4. 2.2.1.4.1. Si applicano le prescrizioni già formulate per la categoria O2; inoltre i veicoli devono essere sottoposti alle prove dei tipi I e II. 2.2.1.4.2. Per le prove dei tipi I e II di un semirimorchio, il peso frenato dei suoi assi deve corrispondere al carico sull'asse (o sugli assi) del semirimorchio a pieno carico. 2.2.2. Dispositivi di frenatura di stazionamento 2.2.2.1. Il freno di stazionamento di cui è munito il rimorchio o il semirimorchio deve poter mantenere immobile il rimorchio o il semirimorchio a pieno carico e isolato dal veicolo trattore su una pendenza del 18 % in salita o in discesa. La forza esercitata sul comando non deve superare 60 kg. 2.3. Tempo di risposta Su qualsiasi veicolo in cui il dispositivo di frenatura di servizio ricorre totalmente o parzialmente ad una sorgente d'energia diversa dalla forza muscolare del conducente, si devono osservare le seguenti condizioni: 2.3.1. in caso di manovra d'emergenza, il tempo che intercorre tra l'inizio di azionamento del comando ed il momento in cui la forza frenante sull'asse più ritardato raggiunge il valore corrispondente all'efficienza prescritta non deve superare 0,6 secondi, 2.3.2. per i dispositivi ad aria compressa a doppia conduttura valgono le prescrizioni dell'allegato III. [1] La pressione indicata qui e negli allegati seguenti è la pressione relativa misurata in bar. --------------------------------------------------
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.