ALLEGATO IV
SERBATOI E SORGENTI DI ENERGIA DEI FRENI AD ARIA COMPRESSA 1. CAPACITÀ DEI SERBATOI 1.1. Prescizioni generali 1.1.1. I veicoli nei quali i dispositivi di frenatura funzionano ad aria compressa devono essere muniti di serbatoi conformi, dal punto di vista della capacità, alle prescrizioni dei punti 1.2 e 1.3. 1.1.2. Ove il dispositivo di frenatura sia tale da realizzare, in assenza di qualsiasi riserva di energia, una capacità di frenatura almeno uguale a quella prescritta per la frenatura di soccorso, la capacità dei serbatoi non sarà disciplinata da prescrizioni speciali. 1.1.3. Per la verifica delle prescrizioni di cui ai punti 1.2 e 1.3 i freni debbono essere regolati con la massima esattezza. 1.2. Veicoli a motore 1.2.1. I serbatoi dei freni dei veicoli a motore devono essere tali che, dopo otto azionamenti a fondo del comando della frenatura di servizio, sia ancora possibile assicurare l'efficienza prescritta per la frenatura di soccorso. 1.2.2. Nel corso della prova devono essere rispettate le seguenti condizioni: 1.2.2.1. il livello iniziale di energia nei serbatoi deve essere uguale al valore dichiarato dal costruttore. Tale valore deve permettere di assicurare l'efficienza prescritta per la frenatura di servizio; 1.2.2.2. il serbatoio (i serbatoi) non deve (devono) essere alimentato (alimentati); inoltre, il serbatoio (i serbatoi) dei servizi ausiliari è (sono) isolato (isolati); 1.2.2.3. per i veicoli a motore ai quali è permesso agganciare un rimorchio o un semirimorchio, la conduttura di alimentazione deve essere ostruita e la conduttura di comando deve essere alimentata con una capacità di 0,5 l. Prima di ogni frenata, la pressione in detta capacità deve essere annullata. Dopo la prova di cui al punto 1.2.1, il livello dell'energia fornita alla conduttura di comando non deve scendere al di sotto della metà del valore ottenuto durante la prima frenata. 1.3. Rimorchi (compresi i semirimorchi) 1.3.1. I serbatoi di cui sono dotati i rimorchi devono essere tali che, dopo otto azionamenti a fondo del dispositivo di frenatura di servizio del veicolo trattore, il livello dell'energia fornita agli organi di utilizzazione non scenda al di sotto della metà del valore ottenuto durante la prima frenata. 1.3.2. Nel corso della prova devono essere rispettate le seguenti condizioni: 1.3.2.1. la pressione nei serbatoi all'inizio della prova deve essere uguale al valore massimo previsto dal costruttore; 1.3.2.2. la conduttura di alimentazione deve essere ostruita; inoltre, i serbatoi dei servizi ausiliari devono essere isolati; 1.3.2.3. durante la prova non si deve avere una rialimentazione degna di rilievo del serbatoio; 1.3.2.4. per ogni azionamento dei freni la pressione nella conduttura di comando deve corrispondere al valore massimo previsto dal costruttore. 2. CAPACITÀ DELLE SORGENTI DI ENERGIA 2.1. Disposizioni generali I compressori devono soddisfare alle condizioni indicate nei seguenti punti. 2.2. Definizioni 2.2.1. Si designa con p1 la pressione corrispondente al 65 % della pressione p2 definita al punto 2.2.2. 2.2.2. Si designa con p2 il valore dichiarato dal costruttore e menzionato al punto 1.2.2.1. 2.2.3. Si designa con T1 il tempo necessario alla pressione relativa per passare dal valore O al valore p1 e con T2 il tempo necessario per passare dal valore O al valore p2. 2.3. Condizioni di misura 2.3.1. In tutti i casi il regime di rotazione del compressore è quello ottenuto quando il motore gira alla velocità corrispondente alla sua potenza massima o alla velocità consentita dal regolatore. 2.3.2. Nel corso delle prove per la determinazione dei tempi T1 e T2 i serbatoi dei servizi ausiliari sono isolati. 2.3.3. Quando è previsto l'agganciamento di un rimorchio al veicolo a motore, il rimorchio è rappresentato da un serbatoio la cui pressione massima relativa p (espressa in bar) è quella che può essere fornita nel circuito di alimentazione del veicolo trattore e il cui volume V, espresso in litri, è dato dalla formula p · V = 20 R (R essendo il peso massimo ammissibile sugli assi del rimorchio o del semirimorchio, espresso in tonnellate). 2.4. Interpretazione dei risultati 2.4.1. Il tempo T1 corrispondente al serbatoio più sfavorito non deve essere superiore a: tre minuti, per i veicoli ai quali non è consentito agganciare un rimorchio o un semirimorchio; sei minuti, per i veicoli ai quali è consentito agganciare un rimorchio o un semirimorchio. 2.4.2. Il tempo T2 corrispondente al serbatoio più sfavorito non deve essere superiore a: sei minuti, per i veicoli ai quali non è consentito agganciare un rimorchio o un semirimorchio; nove minuti, per i veicoli ai quali è consentito agganciare un rimorchio o un semirimorchio. 2.5. Prova complementare 2.5.1. Quando il veicolo a motore è munito di serbatoio (serbatoi) per i servizi ausiliari avente (aventi) una capacità totale superiore al 20 % della capacità totale dei serbatoi dei freni, si deve effettuare una prova complementare durante la quale non si devono arrecare perturbazioni al funzionamento delle valvole che comandano il riempimento del serbatoio (dei serbatoi) dei servizi ausiliari. Nel corso di questa prova si deve verificare che il tempo T3 necessario per fare salire la pressione da O a p2 nei serbatoi dei freni sia inferiore a: otto minuti, per i veicoli ai quali non è consentito agganciare un rimorchio o un semirimorchio; undici minuti, per i veicoli ai quali è consentito agganciare un rimorchio o un semirimorchio. --------------------------------------------------
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.