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1.

DEFINIZIONI 1.1. "Tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di frenatura" Per "tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di frenatura" si intendono i veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti punti: 1.1.1. dei veicoli a motore, 1.1.1.1. categoria del veicolo, come definita all'articolo 1 della direttiva 1.1.1.2. peso massimo, come definito al punto 1.14 1.1.1.3. ripartizione del peso sugli assi 1.1.1.4. velocità massima per costruzione 1.1.1.5. dispositivi di frenatura di tipo differente, in particolare presenza o meno dell'equipaggiamento per la frenatura del rimorchio 1.1.1.6. numero e disposizione degli assi 1.1.1.7. tipo di motore 1.1.1.8. numero dei rapporti e loro demoltiplicazione 1.1.1.9. rapporto(i) al (ai) ponte(i) dell'asse (degli assi) propulsore (i) 1.1.1.10. dimensioni dei pneumatici 1.1.2. dei rimorchi, 1.1.2.1. categoria del veicolo, come definito all'articolo 1 della direttiva 1.1.2.2. peso massimo, come definito al punto 1.14 1.1.2.3. ripartizione del peso sugli assi 1.1.2.4. dispositivi di frenatura di tipo differente 1.1.2.5. numero e disposizione degli assi 1.1.2.6. dimensione dei pneumatici 1.2. "Dispositivo di frenatura" Per "dispositivo di frenatura" si intende il complesso di organi che hanno la funzione di diminuire od annullare progressivamente la velocità di un veicolo in marcia, oppure di mantenerlo immobile se esso è già fermo. Tali funzioni sono specificate al punto 2.1.2. Il dispositivo è costituito dal comando, dalla trasmissione e dal freno propriamente detto. 1.3. "Frenatura moderabile" Per "frenatura moderabile" si intende una frenatura durante la quale, all'interno del campo di funzionamento normale del dispositivo, sia al momento dell'applicazione che durante il disinnesto dei freni, il conducente possa, in ogni momento, aumentare o ridurre la forza di frenatura agendo sul comando, la forza di frenatura agisca nello stesso senso dell'azione sul comando (funzioni aventi lo stesso senso), sia possibile procedere senza difficoltà ad una regolazione sufficientemente esatta della forza di frenatura. 1.4. "Comando" Per "comando" si intende l'organo direttamente azionato dal conducente (o, eventualmente, dall'accompagnatore quando trattasi di un rimorchio) per fornire alla trasmissione l'energia necessaria alla frenatura oppure per controllarla. Tale energia può essere costituita dalla forza muscolare del conducente o provenire da un'altra sorgente d'energia controllata dal conducente stesso oppure, se del caso, può essere fornita dalla energia cinetica del rimorchio, oppure da una combinazione di queste diverse categorie di energia. 1.5. "Trasmissione" Per "trasmissione" si intende il complesso costituito dagli elementi inseriti tra il comando ed il freno, e che li collega funzionalmente. La trasmissione può essere meccanica, idraulica, pneumatica, elettrica, oppure mista. Quando la frenatura è realizzata o assistita da una sorgente di energia indipendente dal conducente ma da quest'ultimo controllata, anche la riserva di energia che il dispositivo comporta fa parte della trasmissione. 1.6. "Freno" Per "freno" si intende l'organo nel quale si sviluppano le forze che si oppongono al moto del veicolo. Il freno può essere del tipo ad attrito (quando le forze sono originate dall'attrito fra due parti in moto relativo, appartenenti entrambe al veicolo), elettrico (quando le forze sorgono per azione elettromagnetica tra due elementi in moto relativo, ma non in contatto fra di loro, appartenenti entrambe al veicolo), a fluido (quando le forze si sviluppano per l'azione di un fluido interposto fra due elementi in movimento relativo, appartenenti entrambi al veicolo), motore (quando le forze provengono da un aumento artificiale dell'azione frenante del motore trasmessa alle ruote). 1.7. "Dispositivi di frenatura di tipo differente" Per "dispositivi di frenatura di tipo differente" si intendono i dispositivi che differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti punti: 1.7.1. dispositivi i cui elementi presentano caratteristiche diverse, 1.7.2. dispositivi che presentano caratteristiche diverse nei materiali utilizzati per un elemento qualsiasi o i cui elementi sono di forma o grandezza diversa, 1.7.3. dispositivi i cui elementi sono combinati in modo diverso. 1.8. "Elemento di un dispositivo di frenatura" Per "elemento di un dispositivo di frenatura" si intende uno dei componenti singoli il cui insieme forma il dispositivo di frenatura. 1.9. "Frenatura continua" Per "frenatura continua" si intende la frenatura dei complessi di veicoli ottenuta con un dispositivo che presenti le seguenti caratteristiche: 1.9.1. organo di comando unico che il conducente aziona con unica manovra graduabile dal proprio posto di guida, 1.9.2. l'energia utilizzata per la frenatura dei veicoli che costituiscono il complesso è fornita dalla stessa sorgente di energia (che può essere la forza muscolare del conducente), 1.9.3. l'impianto di frenatura realizza, in modo simultaneo oppure convenientemente sfasato, la frenatura dei singoli veicoli che formano il complesso, qualunque sia la loro posizione relativa. 1.10 "Frenatura semicontinua" Per "frenatura semicontinua" si intende la frenatura dei complessi di veicoli ottenuta mediante un dispositivo che presenti le seguenti caratteristiche: 1.10.1. organo di comando unico che il conducente aziona con unica manovra graduabile dal proprio posto di guida, 1.10.2. l'energia utilizzata per la frenatura dei veicoli che costituiscono il complesso è fornita da due diverse sorgenti di energia (una di esse può essere la forza muscolare del conducente), 1.10.3. l'impianto di frenatura realizza, in modo simultaneo oppure convenientemente sfasato, la frenatura dei singoli veicoli che formano il complesso, qualunque sia la loro posizione relativa. 1.11. "Frenatura automatica" Per "frenatura automatica" si intende la frenatura del rimorchio o dei rimorchi che avviene automaticamente, nel caso di distacco di elementi che costituiscono il complesso di veicoli accoppiati, anche in caso di rottura degli organi di traino, senza che risulti annullata l'efficienza della frenatura del resto del complesso. 1.12. "Frenatura ad inerzia" Per "frenatura ad inerzia" si intende la frenatura effettuata utilizzando le forze che nascono per l'avvicinamento del rimorchio alla motrice. 1.13. "Veicolo carico" Per "veicolo carico" si intende, salvo particolari precisazioni, il veicolo caricato in modo da raggiungere il suo "peso massimo". 1.14. "Peso massimo" Per "peso massimo" si intende il peso massimo tecnicamente ammissibile dichiarato dal costruttore (questo peso può essere superiore al "peso massimo" autorizzato).

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.