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ALLEGATO 5

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DI CONVENZIONI BILATERALI MANTENUTE IN VIGORE ( Articolo 4 , paragrafo 5 , articolo 5 , articolo 53 , paragrafo 3 , articolo 104 , articolo 105 , paragrafo 2 , articolo 116 e articolo 120 del regolamento di applicazione ) Osservazioni generali I . Ogni volta che le disposizioni di cui al presente allegato si riferiscono a disposizioni di convenzioni o dei regolamenti nn . 3 , 4 o 36/63/CEE , tali riferimenti sono sostituiti da riferimenti alle disposizioni corrispondenti del regolamento o del regolamento di applicazione , a meno che le disposizioni di tali convenzioni non siano mantenute in vigore mediante iscrizione nell'allegato II del regolamento . II . La clausola di denuncia prevista in una convenzione di cui talune disposizioni sono iscritte nel presente allegato , è mantenuta per quanto riguarda dette disposizioni . 1 . BELGIO _ GERMANIA a ) L'Accordo amministrativo n . 2 del 20 luglio 1965 relativo all'applicazione del terzo accordo complementare della Convenzione generale del 7 dicembre 1957 ( pagamento delle pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione ) . b ) La parte III dell'Accordo del 20 luglio 1965 relativo all'applicazione dei regolamenti nn . 3 e 4 del Consiglio della Comunità economica europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti . c ) L'Accordo del 6 ottobre 1964 relativo ai rimborsi delle prestazioni in natura corrisposte ai pensionati ex-lavoratori frontalieri in applicazione dell'articolo 14 , paragrafo 3 del regolamento n . 36/63/CEE e dell'articolo 73 , paragrafo 4 del regolamento n . 4 del Consiglio della Comunità economica europea . d ) L'Accordo del 29 gennaio 1969 sulla riscossione dei contributi di sicurezza sociale . 2 . BELGIO _ FRANCIA a ) L'Accordo del 22 dicembre 1951 concernente l'applicazione dell'articolo 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 ( lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate ) . b ) L'accordo amministrativo del 21 dicembre 1959 che completa l'accordo amministrativo del 22 dicembre 1951 in esecuzione dell'articolo 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 ( lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate ) . c ) L'Accordo dell'8 luglio 1964 relativo al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai pensionati ex-frontalieri in applicazione dell'articolo 14 , paragrafo 3 del regolamento n . 36/63/CEE e dell'articolo 73 , paragrafo 4 del regolamento n . 4 del Consiglio della Comunità economica europea . d ) Le sezioni I , II e III dell'Accordo del 5 luglio 1967 relativo al controllo sanitario e amministrativo dei lavoratori frontalieri residenti in Belgio e occupati in Francia . 3 . BELGIO _ ITALIA a ) Gli articoli 7 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , l'articolo 24 , secondo e terzo comma e l'articolo 28 , paragrafo 4 dell'Accordo amministrativo del 20 ottobre 1950 , modificato dal rettificativo 1 del 10 aprile 1952 , dal rettificativo 2 del 9 dicembre 1957 e dal rettificativo 3 del 21 febbraio 1963 . b ) Gli articoli 6 , 7 , 8 e 9 dell'Accordo del 21 febbraio 1963 nel quadro dell'applicazione dei regolamenti nn . 3 e 4 del Consiglio della Comunità economica europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti . 4 . BELGIO _ LUSSEMBURGO a ) L'accordo amministrativo del 16 novembre 1959 relativo all'applicazione della Convenzione del 16 novembre 1959 , modificato il 12 febbraio 1964 ed il 10 febbraio 1966 , ed eccezione degli articoli da 5 a 9 ( compreso ) . b ) L'Accordo del 24 luglio 1964 relativo al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai pensionati ex-frontalieri in applicazione dell'articolo 14 , paragrafo 3 del regolamento n . 36/63/CEE e dell'articolo 73 , paragrafo 4 del regolamento n . 4 del Consiglio della Comunità economica europea . c ) L'Accordo del 28 gennaio 1961 sulla riscossione dei contributi di sicurezza sociale . 5 . BELGIO _ PAESI BASSI a ) Gli articoli 2 , 3 , 13 , 15 , l'articolo 25 , paragrafo 2 , l'articolo 26 , paragrafi 1 e 2 , gli articoli 27 , 46 e 48 dell'Accordo del 4 novembre 1957 in materia di assicurazione malattia , maternità , morte ( indennità funerarie ) , cure mediche e invalidità . b ) Gli articoli 6 , da 9 a 15 e l'articolo 17 , quarto comma dell'Accordo del 7 febbraio 1964 in materia di assegni familiari e di natalità . c ) L'articolo 9 , l'articolo 15 , paragrafo 2 , gli articoli 17 , 18 , 29 e 37 dell'Accordo del 10 aprile 1965 in materia di assicurazione contro la malattia , l'invalidità e la disoccupazione dei marittimi della marina mercantile . d ) L'Accordo del 21 marzo 1968 relativo alla riscossione e al ricupero dei contributi di sicurezza sociale , nonché l'Accordo amministrativo del 25 novembre 1970 in esecuzione di detto Accordo . e ) L'articolo 1 dell'Accordo del 22 gennaio 1964 relativo all'applicazione dell'articolo 8 , paragrafo 7 e dell'articolo 15 del regolamento n . 36/63/CEE relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri , nonché dell'articolo 82 del regolamento n . 4 . f ) L'Accordo del 10 settembre 1964 relativo al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai pensionati ex-frontalieri in applicazione dell'articolo 14 , paragrafo 3 del regolamento n . 36/63/CEE e dell'articolo 73 , paragrafo 4 del regolamento n . 4 . g ) L'Accordo del 27 ottobre 1971 in applicazione dell'articolo 82 del regolamento n . 4 . 6 . GERMANIA _ FRANCIA a ) Gli articoli 2 , 3 e 4 e da 22 a 28 dell'Accordo amministrativo n . 2 del 31 gennaio 1952 relativo all'applicazione della Convenzione generale del 10 luglio 1950 ( maggiorazione delle rendite francesi per infortuni sul lavoro ) . b ) L'articolo 1 dell'Accordo del 27 giugno 1963 relativo all'applicazione dell'articolo 74 , paragrafo 5 del regolamento n . 4 ( rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati ) . 7 . GERMANIA _ ITALIA a ) L'articolo 14 , l'articolo 17 , paragrafo 1 , gli articoli 18 , 35 , l'articolo 38 , paragrafo 1 , gli articoli 39 , 42 , l'articolo 45 , paragrafo 1 e l'articolo 46 dell'Accordo amministrativo del 6 dicembre 1953 relativo all'applicazione della Convenzione del 5 maggio 1953 ( pagamento delle pensioni e rendite ) . b ) Gli articoli 1 e 2 dell'Accordo del 27 giugno 1963 relativo all'applicazione dell'articolo 73 , paragrafo 4 e dell'articolo 74 , paragrafo 5 del regolamento n . 4 ( rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati ) . c ) L'Accordo del 5 novembre 1968 sul rimborso da parte delle istituzioni competenti tedesche delle spese per prestazioni in natura corrisposte in Italia dalle istituzioni italiane di assicurazione malattia ai familiari dei lavoratori italiani assicurati nella Repubblica federale di Germania . 8 . GERMANIA _ LUSSEMBURGO a ) Gli articoli 1 e 2 dell'Accordo del 27 giugno 1963 relativo all'applicazione dell'articolo 73 , paragrafo 4 e dell'articolo 74 , paragrafo 5 del regolamento n . 4 ( rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati ) . b ) L'Accordo del 9 dicembre 1969 in merito alla rinuncia al rimborso previsto dall'articolo 14 , paragrafo 2 del regolamento n . 36/63/CEE delle spese per prestazioni in natura corrisposte in caso di malattia ad un titolare di pensione o di rendita ex-lavoratore frontaliero o superstite di un lavoratore frontaliero , nonché ai suoi familiari . 9 . GERMANIA _ PAESI BASSI a ) L'articolo 9 , l'articolo 10 , paragrafi da 2 a 5 , gli articoli 17 , 18 , 19 e 21 dell'accordo amministrativo n . 1 del 18 giugno 1954 concernente la Convenzione del 29 marzo 1951 ( assicurazione malattia e pagamento delle pensioni e rendite ) . b ) L'Accordo del 27 maggio 1964 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo sanitario e amministrativo in materia di assicurazione invalidità , vecchiaia e superstiti ( assicurazione pensione ) . c ) Gli articoli da 1 a 4 dell'accordo del 27 giugno 1963 relativo all'applicazione dell'articolo 73 , paragrafo 4 e dell'articolo 74 , paragrafo 5 e dell'articolo 75 , paragrafo 3 del regolamento n . 4 ( rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati ) . d ) L'Accordo del 21 gennaio 1969 sulla riscossione dei contributi di sicurezza sociale . e ) L'Accordo del 3 settembre 1969 in merito alla rinuncia al rimborso previsto dall'articolo 14 , paragrafo 2 del regolamento n . 36/63/CEE delle spese per prestazioni in natura corrisposte in caso di malattia ad un titolare di pensione o di rendita ex-lavoratore frontaliero o superstite di un lavoratore frontaliero , nonché ai suoi familiari . 10 . FRANCIA _ ITALIA Gli articoli 2 , 3 e 4 dell'accordo amministrativo del 12 aprile 1950 relativo all'applicazione della Convenzione generale del 31 marzo 1948 ( maggiorazione delle rendite francesi per infortuni sul lavoro ) . 11 . FRANCIA _ LUSSEMBURGO a ) L'Accordo del 24 febbraio 1969 concluso in applicazione dell'articolo 51 del regolamento n . 3 e l'accordo amministrativo della stessa data in esecuzione di detto Accordo . b ) L'Accordo del 18 giugno 1964 relativo al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai pensionati ex-frontalieri in applicazione dell'articolo 14 , paragrafo 3 del regolamento n . 36/63/CEE . 12 . FRANCIA _ PAESI BASSI Lo scambio di lettere del 5 maggio e del 21 giugno 1960 concernente l'articolo 23 , paragrafo 5 del regolamento n . 3 ( rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati e ai titolari di pensioni e di rendite , nonché ai familiari di questi ultimi ) . 13 . ITALIA _ LUSSEMBURGO L'articolo 4 , paragrafi 5 e 6 dell'accordo amministrativo del 19 gennaio 1955 relativo alle modalità di applicazione della Convenzione generale sulla sicurezza sociale ( assicurazione malattia dei lavoratori agricoli ) . 14 . ITALIA _ PAESI BASSI a ) L'articolo 9 , terzo comma e l'articolo 11 , terzo comma dell'accordo amministrativo dell'11 febbraio 1955 relativo all'applicazione della Convenzione generale del 28 ottobre 1952 ( assicurazione malattia ) . b ) L'Accordo del 27 giugno 1963 relativo all'applicazione dell'articolo 75 , paragrafo 3 del regolamento n . 4 ( rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai titolari di pensioni e di rendite e ai loro familiari ) . 15 . LUSSEMBURGO _ PAESI BASSI Lo scambio di lettere del 10 ottobre e del 7 novembre 1960 concernente l'articolo 23 , paragrafo 5 del regolamento n . 3 ( rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati e ai titolari di pensioni e di rendite , nonché ai familiari di questi ultimi ) .

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