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PROCEDURA DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ( Articolo 4 , paragrafo 6 e articolo 53 , paragrafo 1 del regolamento di applicazione ) Osservazioni generali I pagamenti degli arretrati e gli altri versamenti unici sono effettuati tramite gli organismi di collegamento ; i pagamenti correnti e vari secondo le procedure indicate nel presente allegato . A . BELGIO Pagamento diretto B . GERMANIA 1 . Assicurazione pensione degli operai e degli impiegati ( invalidità , vecchiaia , morte ) : a ) rapporti con il Belgio , la Francia e il Lussemburgo : pagamento diretto b ) rapporti con l'Italia ed i Paesi Bassi : pagamento tramite gli organismi di collegamento ( applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5 ) . 2 . Assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere ( invalidità , vecchiaia , morte ) : a ) rapporti con il Belgio e il Lussemburgo : pagamento diretto b ) rapporti con la Francia , l'Italia e i Paesi Bassi : pagamento tramite gli organismi di collegamento ( applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5 ) . 3 . Assicurazione infortuni : rapporti con tutti gli Stati membri : pagamento tramite gli organismi di collegamento ( applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5 ) . C . FRANCIA 1 . Tutti i regimi , escluso quello dei marittimi : pagamento diretto 2 . Regime dei marittimi : pagamento tramite il contabile assegnatario nello Stato membro in cui risiede il beneficiario . D . ITALIA 1 . Pensioni d'invalidità , di vecchiaia e ai superstiti : a ) rapporti con il Belgio e la Francia , escluse le casse francesi per minatori : pagamento diretto b ) rapporti con la Germania e le casse francesi per minatori : pagamento tramite gli organismi di collegamento c ) rapporti con il Lussemburgo ed i Paesi Bassi : pagamento diretto 2 . Rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali : pagamento diretto . E . LUSSEMBURGO Pagamento diretto F . PAESI BASSI 1 . Rapporti con il Belgio : pagamento diretto 2 . Rapporti con la Germania : pagamento tramite gli organismi di collegamento ( applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 5 ) . 3 . Rapporti con la Francia , l'Italia e il Lussemburgo : pagamento diretto .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.