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Situazione dei crediti 1 . La commissione amministrativa stabilisce una situazione dei crediti per ogni anno civile , in applicazione degli articoli 36 , 63 , 70 e dell'articolo 75 , paragrafo 2 del regolamento . 2 . La commissione amministrativa puo far procedere ad ogni verifica utile al controllo dei dati statistici e contabili che servano a stabilire la situazione dei crediti di cui al paragrafo 1 , in particolare per assicurarsi della loro conformità alle regole fissate nel presente titolo . 3 . La commissione amministrativa adotta le decisioni contemplate nel presente articolo su relazione di una commissione dei conti , che le fornisce un parere motivato . La commissione amministrativa fissa le modalità di funzionamento e la composizione della commissione dei conti .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.