art_106__para
Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano alla commissione amministrativa , entro i termini e secondo le modalità fissate da detta commissione , l'importo delle prestazioni in denaro corrisposte dalle istituzioni rientranti nel campo di loro competenza , a favore dei beneficiari che risiedono o dimorano nel territorio di ogni altro Stato membro .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.