art_10__para
Regole applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari o quando il lavoratore è soggetto successivamente alla legislazione di più Stato membri nel corso dello stesso periodo o parte di periodo 1 . Se , nel corso di un medesimo periodo sono dovuti prestazioni o assegni familiari a due persone per uno stesso familiare ai sensi dell'articolo 73 , paragrafi 1 o 2 , o dell'articolo 74 , paragrafi 1 o 2 del regolamento e ai sensi della legislazione del paese di residenza di detto familiare , le disposizioni da applicare per quanto riguarda il cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari sono quelle previste dalla legislazione del paese di residenza del familiare . A tal fine il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi dell'articolo 73 , paragrafi 1 o 2 , o dell'articolo 74 , paragrafi 1 o 2 del regolamento è preso in considerazione come se si trattasse di un diritto acquisito ai sensi della legislazione del paese di residenza del familiare . 2 . Se un lavoratore è stato soggetto successivamente alla legislazione di due Stati membri nel corso del periodo che separa due scadenze quali sono previste dalla legislazione di uno o dei due Stati membri in causa per la concessione delle prestazioni o assegni familiari , si applicano le seguenti regole : a ) le prestazioni o assegni familiari cui detto lavoratore puo pretendere in forza del suo assoggettamento alla legislazione di ciascuno di questi Stati corrispondono al numero di prestazioni o assegni giornalieri dovuti in applicazione della legislazione considerata . Se queste legislazioni non prevedono prestazioni o assegni giornalieri , dette prestazioni o assegni familiari sono concessi al prorata della durata del periodo durante il quale il lavoratore è stato soggetto alla legislazione di ciascuno Stato membro in rapporto al periodo fissato dalla legislazione in causa ; b ) se le prestazioni o assegni familiari sono stati corrisposti da un'istituzione per un periodo in cui avrebbero dovuto essere corrisposte da un'altra istituzione , si procede a compensazione fra dette istituzioni ; c ) per l'applicazione delle disposizioni della lettera a ) e della lettera b ) , quando i periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle che servono a calcolare le prestazioni o assegni familiari ai sensi della legislazione di un'altro Stato membro alla quale il lavoratore è stato egualmente soggetto nel corso di uno stesso periodo , la conversione si effettua in conformità alle disposizioni dell'articolo 15 , paragrafo 3 del regolamento di applicazione ; d ) in deroga alle disposizioni della lettera a ) , per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati membri di cui all'allegato 8 del regolamento di applicazione , l'istituzione che sostiene l'onere delle prestazioni o assegni familiari in forza della prima occupazione nel corso del periodo considerato , sostiene tale onere per tutto il periodo in corso . 3 . Se i familiari di un lavoratore soggetto alla legislazione francese o di un disoccupato che beneficia di prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione francese trasferiscono la loro residenza dal territorio di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro nel corso del medesimo mese civile , l'istituzione incaricata della corresponsione degli assegni familiari all'inizio del mese continua a corrisponderli per tutto il mese in corso . TITOLO III APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE Applicazione degli articoli da 13 e 16 del regolamento
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.