Articolo 111
Ripetizione dell'indebito da parte delle istituzioni di sicurezza sociale e ricorso degli organismi di assistenza 1 . Se , al momento della liquidazione o della revisione delle prestazioni di invalidità , di vecchiaia o di morte ( pensioni ) in applicazione del capitolo 3 del titolo III del regolamento , l'istituzione di uno Stato membro ha versato ad un beneficiario di prestazioni una somma che eccede quella cui ha diritto , detta istituzione puo chiedere all'istituzione di ogni altro Stato membro che sia debitrice di prestazioni corrispondenti in favore di tale beneficiario , di trattenere l'importo pagato in eccedenza sul conguaglio dei ratei di pensione che essa versa a detto beneficiario . Quest'ultima istituzione trasferisce l'importo così trattenuto all'istituzione creditrice . Nella misura in cui l'importo pagato in eccedenza non puo essere trattenuto sul conguaglio dei ratei di pensione , si applicano le disposizioni del paragrafo 2 . 2 . Quando l'istituzione di uno Stato membro ha versato a un beneficiario di prestazioni una somma che eccede quella cui ha diritto , detta istituzione puo , alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica , chiedere all'istituzione di ogni altro Stato membro che sia debitrice di prestazioni a favore del beneficiario , di trattenere l'importo pagato in eccedenza sulle somme che versa a detto beneficiario . Quest'ultima istituzione opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica come se si trattasse di somme versate da essa stessa in eccedenza e trasferisce l'importo trattenuto all'istituzione creditrice . 3 . Quando una persona cui il regolamento è applicabile ha beneficiato dell'assistenza nel territorio di uno Stato membro per un periodo durante il quale aveva diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di un altro Stato membro , l'organismo che ha fornito l'assistenza , se dispone legalmente del diritto di ricupero sulle prestazioni dovute a detta persona , puo chiedere all'istituzione di ogni altro Stato membro che sia debitrice di prestazioni in favore di detta persona di trattenere l'importo devoluto per l'assistenza sulle somme che essa versa a detta persona . Quando il familiare di una persona cui il regolamento è applicabile ha beneficiato dell'assistenza nel territorio di uno Stato membro per un periodo durante il quale detta persona aveva diritto a prestazioni , per il familiare di cui trattasi , ai sensi della legislazione di un altro Stato membro , l'organismo che ha fornito l'assistenza , se dispone legalmente del diritto di ricupero sulle prestazioni dovute a detta persona , per il familiare di cui trattasi , puo chiedere all'istituzione di ogni altro Stato membro che sia debitrice di tali prestazioni in favore di detta persona , di trattenere l'importo devoluto per l'assistenza sulle somme che essa versa a detta persona , per il medesimo familiare . L'istituzione debitrice opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica , e trasferisce l'importo trattenuto all'organismo creditore .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.