Articolo 112
Quando un'istituzione ha proceduto a pagamenti indebiti , direttamente o tramite un'altra istituzione , e il loro ricupero è divenuto impossibile , le somme in questione rimangono definitivamente a carico della prima istituzione , salvo per i casi in cui il pagamento indebito è il risultato di un'azione dolosa .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.