lexiara

Articolo 113

Ricupero delle prestazioni in natura corrisposte indebitamente ai lavoratori dei trasporti internazionali 1 . Se il diritto alle prestazioni in natura non è riconosciuto dall'istituzione competente , le prestazioni in natura corrisposte dall'istituzione del luogo di dimora ad un lavoratore dei trasporti internazionali , in virtù della presunzione di cui all'articolo 20 , paragrafo 2 o all'articolo 62 , paragrafo 2 del regolamento di applicazione , sono rimborsate dall'istituzione competente . 2 . Le spese sostenute dall'istituzione del luogo di dimora per qualsiasi lavoratore dei trasporti internazionali che ha beneficiato di prestazioni in natura su presentazione dell'attestato di cui all'articolo 20 , paragrafo 2 o all'articolo 62 , paragrafo 2 del regolamento di applicazione , se il lavoratore non si è prima rivolto all'istituzione del luogo di dimora e non ha diritto a prestazioni in natura , sono rimborsate dall'istituzione indicata come competente in detto attestato o da qualsiasi altra istituzione a tale scopo designata dall'autorità competente dello Stato membro in causa . 3 . L'istituzione competente , oppure , nel caso di cui al paragrafo 2 , l'istituzione indicata come competente o l'istituzione designata a tal fine , conserva nei confronti del beneficiario un credito pari al valore delle prestazioni in natura indebitamente corrisposte . Dette istituzioni comunicano i loro crediti alla commissione dei conti di cui all'articolo 101 , paragrafo 3 del regolamento di applicazione , che ne compila un estratto .

· All articles ·

Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.