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Corresponsioni provvisorie di prestazioni in caso di contestazione sulla legislazione applicabile o sull'istituzione che deve corrispondere le prestazioni In caso di contestazione tra le istituzioni o le autorità competenti di due o più Stati membri in merito alla legislazione applicabile ad un lavoratore ai sensi del titolo II del regolamento , oppure in merito alla determinazione dell'istituzione che deve corrispondere le prestazioni , l'interessato che potrebbe pretendere a prestazioni se non vi fosse contestazione , beneficia a titolo provvisorio delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza oppure , se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa , delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione in causa , alla quale per prima è stata presentata la domanda .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.