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Elaborazione elettronica dei dati 1 . Uno o più Stati membri o le loro autorità competenti possono , previo parere della commissione amministrativa , adattare all'elaborazione elettronica dei dati i modelli di certificati , attestati , dichiarazioni , domande ed altri documenti , nonché le operazioni e metodi di trasmissione dei dati previsti per l'applicazione del regolamento e del regolamento di applicazione . 2 . La commissione amministrativa intraprenderà gli studi necessari al fine di generalizzare ed unificare le formule di adattamento risultanti dalle disposizioni del paragrafo 1 quando lo sviluppo dell'elaborazione elettronica dei dati negli Stati membri lo consentirà . TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.