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Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite 1 . Le domande di pensione o di rendita che non hanno ancora dato luogo a liquidazione prima della data di entrata in vigore del regolamento comportano una doppia liquidazione : _ per il periodo anteriore a tale data , conformemente alle disposizioni del regolamento n . 3 , _ per il periodo che decorre da tale data , conformemente alle disposizioni del regolamento . 2 . La presentazione ad un'istituzione di una domanda di prestazioni d'invalidità , di vecchiaia o ai superstiti , a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento , comporta la revisione d'ufficio , conformemente alle disposizioni del regolamento , delle prestazioni che sono state liquidate per lo stesso evento anteriormente a tale data da parte dell'istituzione o delle istituzioni di uno o più altri Stati membri .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.