Articolo 120
Accordi complementari di applicazione 1 . Due o più Stati membri o le loro autorità competenti possono , se necessario , concludere accordi diretti a completare le modalità per l'applicazione amministrativa del regolamento . Tali accordi saranno iscritti nell'allegato 5 del regolamento di applicazione . 2 . Gli accordi analoghi a quelli previsti dal paragrafo 1 e che sono vigenti il giorno che precede quello dell'entrata in vigore del regolamento di applicazione , rimangono applicabili sempreché siano indicati nell'allegato 5 del regolamento di applicazione .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.