Articolo 12
Disposizioni particolari concernenti l'iscrizione al regime di sicurezza sociale tedesco 1 . Quando la legislazione tedesca è applicabile ai sensi dell'articolo 14 , paragrafo 1 , lettere b ) o c ) , o del paragrafo 2 , lettera a ) del regolamento a un lavoratore che dipende da un'impresa o datore di lavoro di cui la sede o domicilio non si trovano nel territorio della Germania , detta legislazione è applicata come se il lavoratore fosse occupato nel luogo di residenza nel territorio della Germania . 2 . Quando sono versati contributi per un periodo determinato ai sensi della legislazione di uno Stato membro diverso dalla Germania , a titolo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità , vecchiaia o morte ( pensioni ) , possono del pari essere versati , per lo stesso periodo , contributi complementari per l'assicurazione complementare ai sensi della legislazione tedesca ( H{herversicherung ) .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.