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Articolo 13

Esercizio del diritto di opzione da parte del personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari 1 . Il diritto di opzione previsto all'articolo 16 , paragrafo 2 del regolamento deve essere esercitato per la prima volta entro tre mesi dalla data alla quale il lavoratore è stato assunto presso la missione diplomatica o ufficio consolare di cui trattasi o è entrato al servizio personale di agenti di tale missione o ufficio . L'opzione decorre dalla data d'entrata in servizio . Quando il lavoratore esercita nuovamente il diritto di opzione alla fine di un anno civile , l'opzione ha effetto dal primo giorno dell'anno civile successivo . 2 . Il lavoratore che esercita il diritto di opzione ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la legislazione del quale ha optato , avvisando nel contempo il datore di lavoro . Questa istituzione ne informa , se necessario , ogni altra istituzione dello stesso Stato membro in conformità delle direttive emanate dall'autorità competente di questo Stato membro . 3 . L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la cui legislazione ha optato il lavoratore , gli rilascia un certificato in cui si attesta che è soggetto alla legislazione di tale Stato membro per il periodo in cui è occupato presso la missione diplomatica o ufficio consolare di cui trattasi , o al servizio personale di agenti di tale missione o ufficio . 4 . Se il lavoratore ha optato per l'applicazione della legislazione tedesca , le disposizioni di tale legislazione sono applicate come se il lavoratore fosse occupato nel luogo in cui ha sede il governo tedesco . L'autorità competente designa l'istituzione competente in materia di assicurazione malattia .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.