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Esercizio del diritto di opzione da parte degli agenti ausiliari delle Comunità europee 1 . Il diritto di opzione previsto all'articolo 16 , paragrafo 3 del regolamento deve essere esercitato al momento della conclusione del contratto di assunzione . L'autorità abilitata a concludere tale contratto informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la legislazione del quale l'agente ausiliario ha optato . Detta istituzione ne informa , se necessario , ogni altra istituzione dello stesso Stato membro . 2 . L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la cui legislazione ha optato l'agente ausiliario , gli rilascia un certificato in cui si attesta che è soggetto alla legislazione di tale Stato membro per il periodo in cui è occupato al servizio delle Comunità europee in qualità di agente ausiliario . 3 . Le autorità competenti degli Stati membri designano , se necessario , le istituzioni competenti per gli agenti ausiliari delle Comunità europee . 4 . Se l'agente ausiliario occupato nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Germania ha optato per l'applicazione della legislazione tedesca , le disposizioni di tale legislazione sono applicate come se l'agente fosse occupato nel luogo in cui ha sede il governo tedesco . L'autorità competente designa l'istituzione competente in materia di assicurazione malattia . TITOLO IV APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI CAPITOLO 1 REGOLE GENERALI RELATIVE ALLA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.