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Articolo 17

Prestazioni in natura in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente 1 . Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 19 del regolamento , il lavoratore è tenuto a farsi iscrivere , assieme ai familiari , presso l'istituzione del luogo di residenza , presentando un attestato in cui si certifichi che ha diritto a dette prestazioni in natura per sé e per i suoi familiari . Tale attestato è rilasciato dall'istituzione competente , sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro , se del caso . Se il lavoratore o i suoi familiari non presentano tale attestato , l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo . 2 . Tale attestato rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento . Tuttavia , quando tale attestato è rilasciato da un'istituzione francese , è valido soltanto per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni tre mesi . 3 . Se il lavoratore ha la qualità di lavoratore stagionale , l'attestato di cui al paragrafo 1 è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale , a meno che l'istituzione competente nel frattempo non ne notifichi l'annullamento all'istituzione del luogo di residenza . 4 . L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente di ogni iscrizione alla quale ha proceduto in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 . 5 . Per ogni domanda di prestazioni in natura , l'interessato presenta i documenti giustificativi richiesti per la concessione delle prestazioni in natura dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede . 6 . In caso di ricovero in ospedale , l'istituzione del luogo di residenza notifica all'istituzione competente , entro tre giorni a decorrere dalla data in cui ne ha avuto conoscenza , la data di entrata in ospedale e la probabile durata della degenza , nonché la data di uscita . Tuttavia , tale notifica non è necessaria quando le spese relative alle prestazioni in natura sono oggetto di un rimborso forfettario all'istituzione del luogo di residenza . 7 . L'istituzione del luogo di residenza avverte preliminarmente l'istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione di prestazioni in natura iscritte nell'elenco di cui all'articolo 24 , paragrafo 2 del regolamento . L'istituzione competente dispone di un termine di quindici giorni a decorrere dall'invio di questo avviso per notificare eventualmente la sua opposizione motivata ; l'istituzione del luogo di residenza concede le prestazioni in natura se non ha ricevuto opposizione allo scadere del termine suddetto . Qualora tali prestazioni in natura debbano essere concesse in caso di assoluta urgenza , l'istituzione del luogo di residenza ne informa senza indugio l'istituzione competente . Tuttavia , non è necessario notificare l'opposizione motivata quando le spese relative alle prestazioni in natura sono oggetto di un rimborso forfettario all'istituzione del luogo di residenza . 8 . Il lavoratore o i suoi familiari sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura , in particolare l'abbandono o il cambiamento di occupazione del lavoratore , ovvero qualsiasi trasferimento della residenza o della dimora di quest'ultimo o di un suo familiare . L'istituzione competente inoltre informa l'istituzione del luogo di residenza della cessazione dell'iscrizione o della fine dei diritti a prestazioni in natura del lavoratore . L'istituzione del luogo di residenza puo chiedere in qualsiasi momento all'istituzione competente di fornirle tutte le informazioni relative all'iscrizione o ai diritti a prestazioni in natura del lavoratore . 9 . Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione , previo parere della Commissione amministrativa .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.