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Articolo 19

Disposizioni particolari per i lavoratori frontalieri e i loro familiari Se si tratta di lavoratori frontalieri o di loro familiari , i medicinali , fasciature , occhiali , piccoli apparecchi , analisi ed esami di laboratorio possono essere forniti o effettuati soltanto nel territorio dello Stato membro in cui sono stati prescritti , secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato membro . Applicazione dell'articolo 22 del regolamento

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.