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Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente _ Caso particolare dei lavoratori distaccati e dei lavoratori dei trasporti internazionali , nonché dei loro familiari 1 . Per beneficiare delle prestazioni in natura , per sé stesso o per i familiari che l'accompagnano nel luogo di distacco , il lavoratore di cui all'articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) i ) , o paragrafo 2 , lettera a ) del regolamento , è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di dimora il certificato previsto all'articolo 11 del regolamento di applicazione . Quando il lavoratore ha presentato questo certificato , si presume che soddisfi alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura . 2 . Per beneficiare delle prestazioni in natura , per se stesso o per i familiari che l'accompagnano , il lavoratore dei trasporti internazionali di cui all'articolo 14 , paragrafo 1 , lettera b ) del regolamento , che si trova nell'esercizio della propria attività nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente , è tenuto a presentare al più presto possibile all'istituzione del luogo di dimora un attestato speciale rilasciato dal datore di lavoro o da un suo incaricato nel corso del mese civile della sua presentazione o dei due mesi civili precedenti . Tale attestato indica , in particolare , la data dalla quale il lavoratore è alle dipendenze di detto datore di lavoro , nonché la denominazione e la sede dell'istituzione competente ; tuttavia se , secondo la legislazione dello Stato competente , il datore di lavoro non è tenuto a conoscere l'istituzione competente , il lavoratore è tenuto ad indicare per iscritto la denominazione e la sede di questa istituzione all'atto della presentazione della domanda all'istituzione del luogo di dimora . Quando il lavoratore ha presentato tale attestato , si presume che soddisfi alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura . Se il lavoratore non è in grado di rivolgersi all'istituzione del luogo di dimora prima del trattamento medico , beneficia nondimeno di questo trattamento su presentazione di detto attestato , come se fosse assicurato presso tale istituzione . 3 . L'istituzione del luogo di dimora si rivolge entro tre giorni all'istituzione competente per sapere se l'interessato soddisfa alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura . Essa è tenuta a corrispondere le prestazioni in natura sino a che le sia pervenuta la risposta dell'istituzione competente e al massimo per un periodo di trenta giorni . 4 . L'istituzione competente invia la sua risposta all'istituzione del luogo di dimora entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di tale istituzione . Se la risposta è affermativa , l'istituzione competente indica , se del caso , la durata massima di concessione delle prestazioni in natura , quale è prevista dalla legislazione da essa applicata e l'istituzione del luogo di dimora continua a corrispondere le prestazioni . 5 . Invece del certificato o dell'attestato previsti rispettivamente ai paragrafi 1 e 2 , i lavoratori di cui a tali paragrafi possono presentare all'istituzione del luogo di dimora un attestato che certifichi che le condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura sono soddisfatte . Tale attestato , che è rilasciato dall'istituzione competente , indica in particolare , se del caso , la durata massima di concessione delle prestazioni in natura , quale è prevista dalla legislazione dello Stato competente . In tal caso , le disposizioni dei paragrafi 1 , 2 , 3 e 4 non sono applicabili . 6 . Le disposizioni dell'articolo 17 , paragrafi 6 , 7 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia . 7 . Le prestazioni in natura corrisposte in virtù della presunzione di cui ai paragrafi 1 o 2 sono oggetto del rimborso previsto all'articolo 36 , paragrafo 1 del regolamento .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.