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Articolo 21

Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente _ Lavoratori diversi da quelli di cui all'articolo 20 del regolamento di applicazione 1 . Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 22 , paragrafo 1 , lettera a ) , i ) , del regolamento , salvo i casi di cui all'articolo 20 del regolamento di applicazione , il lavoratore è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di dimora un attestato che certifichi che ha diritto alle prestazioni in natura . Questo attestato , che è rilasciato dall'istituzione competente a richiesta del lavoratore , possibilemente prima che questi lasci il territorio dello Stato membro in cui risiede , indica in particolare , se del caso , la durata massima di concessione delle prestazioni in natura , quale è prevista dalla legislazione dello Stato competente . Se il lavoratore non presenta detto attestato , l'istituzione del luogo di dimora si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo . 2 . Le disposizioni dell'articolo 17 , paragrafi 6 , 7 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.