Articolo 24
Prestazioni in denaro ai lavoratori in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Per beneficiare delle prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 22 , paragrafo 1 , lettera a ) , ii ) del regolamento , le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia . Tuttavia , fatto salvo l'obbligo di presentare un certificato di incapacità al lavoro , il lavoratore che dimora nel territorio di uno Stato membro senza esercitarvi un'attività professionale non è tenuto a presentare l'avviso di interruzione del lavoro di cui all'articolo 18 , paragrafo 1 del regolamento di applicazione . Applicazione dell'articolo 23 , paragrafo 3 del regolamento
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.