Articolo 25
Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni in denaro 1 . Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 23 , paragrafo 3 del regolamento , il lavoratore è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato relativo ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione . 2 . Tale attestato è rilasciato dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari . Esso è valido per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del rilascio . Puo essere rinnovato e , in tal caso , la durata di validità decorre dalla data del rinnovo . Il lavoratore è tenuto a notificare immediatamente all'istituzione competente ogni fatto che renda necessario modificare detto attestato . La modifica ha effetto dal giorno in cui tale fatto si è verificato . 3 . In luogo dell'attestato di cui al paragrafo 1 , l'istituzione competente puo chiedere al lavoratore documenti recenti di stato civile , relativi ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione . Applicazione dell'articolo 25 , paragrafo 1 del regolamento
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.