art_26__para
Prestazioni ai disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente per cercarvi un'occupazione 1 . Per beneficiare , per se stesso e per i propri familiari , delle prestazioni in natura e in denaro ai sensi dell'articolo 25 , paragrafo 1 del regolamento , il disoccupato è tenuto a presentare all'istituzione di assicurazione malattia del luogo in cui si è recato , un attestato che deve richiedere prima della partenza all'istituzione competente dell'assicurazione malattia . Se il disoccupato non presenta tale attestato , l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo . L'attestato deve certificare l'esistenza del diritto a dette prestazioni , alle condizioni di cui all'articolo 69 , paragrafo 1 , lettera a ) del regolamento , indicare la durata del diritto tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 69 , paragrafo 1 , lettera c ) del regolamento e precisare l'importo delle prestazioni in denaro da corrispondere , se del caso , a titolo dell'assicurazione malattia , per la durata suddetta , in caso di incapacità al lavoro o di ospedalizzazione . 2 . L'istituzione di assicurazione disoccupazione del luogo in cui si è recato il disoccupato certifica , su una copia dell'attestato di cui all'articolo 83 del regolamento di applicazione da trasmettere all'istituzione di assicurazione malattia del medesimo luogo , l'esistenza delle condizioni enunciate all'articolo 69 , paragrafo 1 , lettera b ) del regolamento e precisa la data dalla quale tali condizioni si verificano , nonché la data dalla quale il disoccupato beneficia delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione per conto dell'istituzione competente . Tale attestato è valido per il periodo previsto dall'articolo 69 , paragrafo 1 , lettera c ) del regolamento , fino a quando sono soddisfatte le condizioni richieste . L'istituzione di assicurazione disoccupazione del luogo in cui si è recato il disoccupato informa , entro tre giorni , detta istituzione di assicurazione malattia se tali condizioni non sono più soddisfatte . 3 . Le disposizioni dell'articolo 17 , paragrafi 6 e 7 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia . Applicazione dell'articolo 25 , paragrafo 3 del regolamento
← Articolo 26 · All articles · Articolo 27 →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.