Articolo 27
Prestazioni in natura ai familiari di disoccupati in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia ai fini della concessione delle prestazioni in natura ai familiari di disoccupati quando tali familiari hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente . Al momento dell'iscrizione dei familiari di disoccupati che beneficiano di prestazioni ai sensi dell'articolo 69 , paragrafo 1 del regolamento , deve essere presentato l'attestato di cui all'articolo 26 , paragrafo 1 del regolamento di applicazione . Tale attestato è valido per la durata della concessione delle prestazioni previste dall'articolo 69 , paragrafo 1 del regolamento . Applicazione dell'articolo 26 del regolamento
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.