lexiara

art_28__para

Prestazioni in natura ai richiedenti la pensione o la rendita e ai loro familiari 1 . Per beneficiare delle prestazioni in natura nel territorio dello Stato membro in cui risiede , ai sensi dell'articolo 26 , paragrafo 1 del regolamento , il richiedente è tenuto a farsi iscrivere , come pure i suoi familiari , presso l'istituzione del luogo di residenza , presentando un attestato che certifichi che ha diritto a dette prestazioni per sé e per i suoi familiari , ai sensi della legislazione di un altro Stato membro . Tale attestato è rilasciato dall'istituzione di questo altro Stato membro che è competente per le prestazioni in natura . 2 . L'istituzione del luogo di residenza avverte l'istituzione che ha rilasciato l'attestato di ogni iscrizione da essa effettuata in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 . Applicazione dell'articolo 28 del regolamento

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.