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Articolo 31

Prestazioni in natura ai titolari di pensioni o rendite ed ai loro familiari in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno la residenza 1 . Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 31 del regolamento , il titolare di pensione o di rendita deve presentare all'istituzione del luogo di dimora un attestato che certifichi che ha diritto a dette prestazioni . Questo attestato , che è rilasciato dall'istituzione del luogo di residenza del titolare , se possibile prima che lasci il territorio dello Stato membro in cui risiede , indica , in particolare , se del caso , la durata massima di concessione delle prestazioni in natura , quale è prevista dalla legislazione di detto Stato membro . Se il titolare non presenta detto attestato , l'istituzione del luogo di dimora si rivolge all'istituzione del luogo di residenza per ottenerlo . 2 . Le disposizioni dell'articolo 17 , paragrafi 6 , 7 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia . In questo caso l'istituzione del luogo di residenza del titolare di pensione o di rendita è considerata istituzione competente . 3 . Le disposizioni dei paragrafi precedenti 1 e 2 sono applicabili per analogia per la concessione delle prestazioni in natura ai familiari di cui all'articolo 31 del regolamento . Applicazione dell'articolo 35 , paragrafo 1 del regolamento

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.