art_34__para
Rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro 1 . Se le formalità previste all'articolo 20 , paragrafi 1 , 2 e 5 ed agli articoli 21 , 23 e 31 del regolamento di applicazione non hanno potuto essere espletate durante la dimora nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente , le spese sostenute sono rimborsate , a richiesta del lavoratore , dall'istituzione competente alle tariffe di rimborso applicate dall'istituzione del luogo di dimora . 2 . L'istituzione del luogo di dimora è tenuta a fornire all'istituzione competente che lo richieda le necessarie indicazioni in merito a tali tariffe . CAPITOLO 3 INVALIDITA , VECCHIAIA E MORTE ( PENSIONI ) Presentazione e istruttoria delle domande di prestazioni
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.