Articolo 36
Domande di prestazioni di vecchiaia , ai superstiti ( eccetto le prestazioni per orfani ) , nonché di prestazioni di invalidità nei casi non contemplati dall'articolo 35 del regolamento di applicazione 1 . Per beneficiare delle prestazioni ai sensi degli articoli da 40 a 51 del regolamento , salvo i casi di cui all'articolo 35 del regolamento di applicazione , il richiedente è tenuto a presentare domanda all'istituzione del luogo di residenza secondo le modalità determinate dalla legislazione applicata da detta istituzione . Se il lavoratore non ha compiuto periodi di assicurazione sotto questa legislazione , l'istituzione del luogo di residenza trasmette la domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo indicandone la data di presentazione . Tale data è considerata come data di presentazione della domanda presso quest'ultima istituzione . 2 . Quando il richiedente risiede nel territorio di uno Stato membro sotto la cui legislazione il lavoratore non ha compiuto periodi di assicurazione , puo rivolgere la domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo . 3 . Quando il richiedente risiede nel territorio di uno Stato che non è uno Stato membro , è tenuto a presentare la domanda all'istituzione competente di quello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo . Nel caso in cui il richiedente presenti la domanda all'istituzione dello Stato membro di cui è cittadino , quest'ultima la trasmette all'istituzione competente . 4 . Una domanda di prestazioni presentata all'istituzione di uno Stato membro comporta automaticamente la liquidazione concomitante delle prestazioni ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri in causa alle cui condizioni il richiedente soddisfa , a meno che , in conformità dell'articolo 44 , paragrafo 2 del regolamento , il richiedente chieda di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che sarebbero acquisite ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.