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Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per stabilire l'importo della prestazione 1 . Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 39 , paragrafo 4 o dell'articolo 47 , paragrafo 3 del regolamento , il richiedente è tenuto a presentare un attestato relativo ai familiari , eccetto i figli , che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione incaricata di liquidare le prestazioni . Tale attestato è rilasciato dall'istituzione di assicurazione malattia del luogo di residenza dei familiari o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio hanno la residenza . Le disposizioni dell'articolo 25 , paragrafo 2 , secondo e terzo comma del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia . In luogo dell'attestato di cui al primo comma , l'istituzione incaricata di liquidare le prestazioni puo esigere dal richiedente documenti recenti di stato civile , relativi ai familiari , ad eccezione dei figli , che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione . 2 . Nel caso di cui al paragrafo 1 , se la legislazione applicata dall'istituzione in causa esige che i familiari coabitino con il titolare di pensione o rendita , la prova che i familiari , quando non soddisfano a tale condizione , sono peraltro prevalentemente a carico del richiedente deve essere fornita mediante documenti comprovanti la trasmissione regolare di una parte della retribuzione .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.