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Articolo 3

Organismi di collegamento _ Comunicazioni tra le istituzioni e tra beneficiari e istituzioni 1 . Le autorità competenti possono designare degli organismi di collegamento , abilitati a comunicare direttamente tra loro . 2 . Ogni istituzione di uno Stato membro ed ogni persona che risiede o che dimora nel territorio di uno Stato membro puo rivolgersi all'istituzione di un altro Stato membro direttamente o tramite gli organismi di collegamento .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.