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art_40__para

Determinazione del grado d'invalidità Per determinare il grado d'invalidità , l'istituzione di uno Stato membro prende in considerazione i documenti e i rapporti medici , nonché le informazioni amministrative raccolte dall'istituzione di ogni altro Stato membro . Tuttavia , salvo nel caso in cui le disposizioni dell'articolo 40 , paragrafo 3 del regolamento sono applicabili , ogni istituzione conserva la facoltà di far procedere al controllo del richiedente da parte di un medico di sua scelta . Istruttoria delle domande di prestazioni di invalidità , di vecchiaia e ai superstiti nei casi di cui all'articolo 36 del regolamento di applicazione

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.