Articolo 47
Calcolo definitivo degli importi delle prestazioni , dovuti dalle istituzioni che applicano l'articolo 46 , paragrafo 3 del regolamento Nel caso di cui all'articolo 46 , paragrafo 3 , secondo comma del regolamento , l'istituzione d'istruttoria calcola e notifica a ciascuna delle istituzioni in causa l'importo definitivo della prestazione che ciascuna di esse deve concedere .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.