lexiara

art_48__para

Comunicazione delle decisioni delle istituzioni al richiedente 1 . Le decisioni definitive adottate da ciascuna delle istituzioni in causa , tenuto conto , se del caso , della notifica di cui all'articolo 47 del regolamento di applicazione , sono trasmesse all'istituzione d'istruttoria . Ognuna delle decisioni deve precisare i mezzi e i termini di ricorso previsti dalla legislazione in questione . Ricevute tutte le decisioni , l'istituzione d'istruttoria le notifica al richiedente nella lingua di questi mediante una nota riassuntiva alla quale sono allegate dette decisioni . I termini del ricorso decorrono dalla data in cui il richiedente ha ricevuto la nota riassuntiva . 2 . Mentre fa pervenire al richiedente la nota riassuntiva di cui al paragrafo 1 , l'istituzione d'istruttoria trasmette a ciascuna delle istituzioni in causa copia della nota stessa , unendovi copia delle decisioni delle altre istituzioni .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.