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art_49__para

Nuovo calcolo delle prestazioni 1 . Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 49 , paragrafi 2 e 3 , e dell'articolo 51 , paragrafo 2 del regolamento , le disposizioni degli articoli 45 e 47 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia . 2 . In caso di nuovo calcolo , di soppressione o di sospensione della prestazione , l'istituzione che ha adottato tale decisione la notifica senza indugio all'interessato o ad ognuna delle istituzioni nei cui confronti l'interessato ha un diritto , se del caso tramite l'istituzione d'istruttoria . La decisione deve precisare i mezzi e i termini di ricorso previsti dalla legislazione in questione . I termini di ricorso decorrono dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la decisione .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.