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Modo di pagamento delle prestazioni 1 . Se l'istituzione debitrice di uno Stato membro non paga direttamente le prestazioni dovute ai beneficiari che risiedono nel territorio di un altro Stato membro , il pagamento di tali prestazioni è effettuato , a richiesta dell'istituzione debitrice , dall'organismo di collegamento di quest'ultimo Stato membro oppure dall'istituzione del luogo di residenza di detti beneficiari secondo le modalità previste agli articoli da 54 a 58 del regolamento di applicazione ; se l'istituzione debitrice paga direttamente le prestazioni a tali beneficiari , ne notifica il pagamento all'istituzione del luogo di residenza . La procedura di pagamento applicata dalle istituzioni degli Stati membri è indicata nell'allegato 6 . 2 . Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre procedure di pagamento delle prestazioni per i casi in cui le istituzioni competenti di questi Stati membri siano le sole in causa . Gli accordi che saranno conclusi in materia verranno comunicati alla commissione amministrativa . 3 . Le disposizioni di accordi relative al pagamento delle prestazioni , applicabili il giorno precedente l'entrata in vigore del regolamento , restano applicabili , sempreché siano indicate nell'allegato 5 .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.