Articolo 55
Versamento sul conto dell'organismo pagatore delle somme necessarie per i pagamenti 1 . Dieci giorni prima della data di scadenza delle prestazioni , l'istituzione debitrice versa , nella moneta dello Stato membro nel cui territorio essa ha sede , la somma necessaria per i pagamenti indicati nella distinta di cui all'articolo 54 del regolamento di applicazione . Il versamento è effettuato presso la Banca nazionale o altra banca dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'istituzione debitrice , sul conto aperto a nome della Banca nazionale o di altra banca dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'organismo pagatore e all'ordine di questo organismo . Il versamento ha efficacia liberatoria . Un avviso di versamento è trasmesso simultaneamente dall'istituzione debitrice all'organismo pagatore . 2 . La banca sul cui conto è stato effettuato il versamento accredita all'organismo pagatore il relativo controvalore nella moneta dello Stato membro nel cui territorio si trova detto organismo . 3 . Il nome e la sede delle banche di cui al paragrafo 1 sono indicati nell'allegato 7 .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.