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art_56__para

Pagamenti al beneficiario da parte dell'organismo pagatore 1 . I pagamenti indicati nella distinta prevista all'articolo 54 del regolamento di applicazione sono effettuati al beneficiario dall'organismo pagatore per conto dell'istituzione debitrice . I pagamenti sono effettuati secondo le modalità previste dalla legislazione applicata dall'organismo pagatore . 2 . Non appena l'organismo pagatore o qualsiasi altro organismo da esso designato viene a conoscenza di una circostanza che giustifichi la sospensione o la soppressione delle prestazioni , interrompe ogni pagamento . Lo stesso dicasi quando il beneficiario trasferisce la propria residenza nel territorio di un altro Stato . 3 . L'organismo pagatore avvisa l'istituzione debitrice di ogni motivo di mancato pagamento . In caso di morte del beneficiario o del suo coniuge o in caso di nuovo matrimonio di una vedova o di un vedovo , l'organismo pagatore ne indica la data all'istituzione debitrice .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.