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Prestazioni in natura in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente 1 . Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 52 , lettera a ) del regolamento , il lavoratore è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza un attestato che certifichi che ha diritto a dette prestazioni in natura . Detto attestato è rilasciato dall'istituzione competente in base alle informazioni fornite dal datore di lavoro , se del caso . Inoltre , se la legislazione dello Stato competente lo prevede , il lavoratore è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza una ricevuta della denuncia di infortunio sul lavoro e di malattia professionale , rilasciata dall'istituzione competente . Se il lavoratore non presenta tali documenti , l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerli ; nell'attesa , essa gli concede le prestazioni in natura dell'assicurazione malattia purché soddisfi alle condizioni richieste per averne diritto . 2 . Tale attestato rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento . Tuttavia quando tale attestato è rilasciato da un'istituzione francese , è valido soltanto per i tre mesi successivi alla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni tre mesi . 3 . Se il lavoratore ha la qualità di lavoratore stagionale , l'attestato di cui al paragrafo 1 è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale , a meno che l'istituzione competente nel frattempo ne notifichi l'annullamento all'istituzione del luogo di residenza . 4 . Per ogni domanda di prestazioni in natura , il lavoratore presenta i documenti giustificativi richiesti per la concessione delle prestazioni in natura , dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede . 5 . In caso di ricovero in ospedale , l'istituzione del luogo di residenza notifica all'istituzione competente , entro tre giorni a decorrere dalla data in cui ne ha avuto conoscenza , la data d'entrata in ospedale e la probabile durata della degenza , nonché la data di uscita . 6 . L'istituzione del luogo di residenza avverte preliminarmente l'istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione delle prestazioni in natura iscritte nell'elenco di cui all'articolo 24 , paragrafo 2 del regolamento , trasmettendole i documenti giustificativi necessari . L'istituzione competente dispone di un termine di quindici giorni a decorrere dall'invio di questo avviso per notificare se del caso la sua opposizione motivata ; l'istituzione del luogo di residenza concede le prestazioni in natura se non ha ricevuto opposizione allo scadere di questo termine . Qualora tali prestazioni in natura debbano essere concesse in caso di assoluta urgenza , l'istituzione del luogo di residenza ne informa senza indugio l'istituzione competente . 7 . Il lavoratore è tenuto ad informare l'istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento intervenuto nella sua situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura , in particolare l'abbandono o cambiamento di lavoro , ovvero il trasferimento di residenza o di dimora . L'istituzione competente inoltre informa l'istituzione del luogo di residenza della cessazione dell'iscrizione o della fine dei diritti a prestazioni in natura del lavoratore . L'istituzione del luogo di residenza puo chiedere in qualsiasi momento all'istituzione competente tutte le informazioni relative all'iscrizione o ai diritti a prestazioni in natura del lavoratore . 8 . Se si tratta di lavoratori frontalieri , i medicinali , fasciature , occhiali , piccoli apparecchi , analisi ed esami di laboratorio possono essere forniti o effettuati soltanto nel territorio dello Stato membro in cui sono stati prescritti , secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato membro . 9 . Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione , previo parere della commissione amministrativa .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.