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Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente 1 . Per beneficiare delle prestazioni in natura , il lavoratore di cui all'articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) i ) , o paragrafo 2 , lettera a ) del regolamento , è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di dimora il certificato previsto all'articolo 11 del regolamento d'applicazione . Quando il lavoratore ha presentato questo certificato , si presume che abbia soddisfatto alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura . 2 . Per beneficiare delle prestazioni in natura , il lavoratore dei trasporti internazionali di cui all'articolo 14 , paragrafo 1 , lettera b ) del regolamento , che si trova nell'esercizio della propria attività nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente , è tenuto a presentare al più presto possibile all'istituzione del luogo di dimora un attestato speciale rilasciato dal datore di lavoro o da un suo incaricato , nel corso del mese civile della sua presentazione o dei due mesi civili precedenti . Tale attestato indica , in particolare , la data dalla quale il lavoratore è alle dipendenze del datore di lavoro , nonché la denominazione e la sede dell'istituzione competente . Quando il lavoratore ha presentato tale attestato , si presume che abbia soddisfatto alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura . Se il lavoratore non è in grado di rivolgersi all'istituzione del luogo di dimora prima del trattamento medico , beneficia nondimento di questo trattamento su presentazione di detto attestato , come se fosse assicurato presso tale istituzione . 3 . L'istituzione del luogo di dimora si rivolge entro tre giorni all'istituzione competente per sapere se il lavoratore di cui ai paragrafi 1 e 2 soddisfa alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura . Essa è tenuta a corrispondere le prestazioni in natura sino a che le sia pervenuta la risposta dell'istituzione competente e al massimo per un periodo di trenta giorni . PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 372R0574.2 4 . L'istituzione competente invia la sua risposta all'istituzione del luogo di dimora entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di tale istituzione . Se la risposta è affermativa , l'istituzione competente indica , se del caso , la durata massima di concessione delle prestazioni in natura , quale è prevista dalla legislazione da essa applicata e l'istituzione del luogo di dimora continua a corrispondere le prestazioni . 5 . Le prestazioni in natura corrisposte in virtù della presunzione di cui ai paragrafi 1 o 2 sono oggetto del rimborso previsto all'articolo 36 , paragrafo 1 del regolamento . 6 . Invece del certificato o dell'attestato previsti rispettivamente ai paragrafi 1 e 2 , i lavoratori di cui a tali paragrafi possono presentare all'istituzione del luogo di dimora l'attestato previsto al paragrafo 7 . 7 . Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 55 , paragrafo 1 , lettera a ) i ) del regolamento , salvo nei casi in cui è invocata la presunzione di cui ai paragrafi 1 o 2 , il lavoratore è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di dimora un attestato che certifichi che ha diritto alle prestazioni in natura . Tale attestato , che è rilasciato dall'istituzione competente possibilmente prima che il lavoratore lasci il territorio dello Stato membro in cui risiede , specifica in particolare , se del caso , la durata massima di concessione delle prestazioni in natura qual è prevista dalla legislazione dello Stato competente . Se il lavoratore non presenta tale attestato , l'istituzione del luogo di dimora si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo . 8 . Le disposizioni dell'articolo 60 , paragrafi 5 , 6 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.