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Articolo 63

Prestazioni in natura ai lavoratori in caso di trasferimento di residenza o di ritorno nel paese di residenza , nonché ai lavoratori autorizzati a recarsi in un altro Stato membro per ricevervi delle cure 1 . Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 55 , paragrafo 1 , lettera b ) i ) del regolamento , il lavoratore è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza un attestato che certifichi che è autorizzato a conservare il beneficio di dette prestazioni . Tale attestato , che è rilasciato dall'istituzione competente , indica in particolare , se del caso , la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono ancora essere corrisposte , secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente . L'attestato puo essere rilasciato dopo la partenza e su richiesta del lavoratore , quando non ha potuto essere rilasciato prima per motivi di forza maggiore . 2 . Le disposizioni dell'articolo 60 , paragrafi 5 , 6 e 9 del regolamento d'applicazione sono applicabili per analogia . 3 . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia per la corresponsione delle prestazioni in natura nel caso di cui all'articolo 55 , paragrafo 1 , lettera c ) i ) del regolamento .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.