Articolo 65
Dichiarazioni , inchieste e scambi di informazioni tra istituzioni , relativi ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale verificatisi in uno Stato membro diverso dallo Stato competente 1 . Quando l'infortunio sul lavoro si verifica o quando la malattia professionale è costatata per la prima volta sanitariamente nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente , la dichiarazione di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere effettuata in conformità alle disposizioni della legislazione dello Stato competente , fatte salve , se del caso , le disposizioni legali vigenti nello Stato membro sul territorio del quale si è verificato l'infortunio sul lavoro o è stata costatata per la prima volta sanitariamente la malattia professionale , che rimangono applicabili in tal caso . La dichiarazione è trasmessa all'istituzione competente e una copia è inviata all'istituzione del luogo di residenza o di dimora . 2 . L'istituzione dello Stato membro nel cui territorio si è verificato l'infortunio sul lavoro o è stata costatata per la prima volta sanitariamente la malattia professionale , trasmette in duplice copia all'istituzione competente i certificati medici rilasciati nel suo territorio e , a richiesta dell'istituzione competente , tutte le informazioni necessarie . 3 . Se , in caso di infortunio in itinere sopravvenuto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente , è necessario procedere ad un'inchiesta sul territorio del primo Stato membro , puo essere designata a tale scopo una persona incaricata dell'inchiesta dall'istituzione competente , che ne informa le autorità di tale Stato membro . Dette autorità collaborano con l'incaricato dell'inchiesta , designando in particolare una persona incaricata di prestare assistenza per la consultazione dei verbali e degli altri documenti relativi all'infortunio . 4 . Al termine della cura , si trasmette all'istituzione competente una relazione dettagliata accompagnata da certificati medici riguardanti i postumi permanenti dell'infortunio o della malattia , in particolare lo stato attuale della vittima , nonché la guarigione o il consolidamento delle lesioni . Gli onorari relativi sono liquidati dall'istituzione del luogo di residenza o dall'istituzione del luogo di dimora secondo il caso , in base alla tariffa applicata da questa istituzione , e addebitati all'istituzione competente . 5 . L'istituzione competente , a richiesta , notifica secondo il caso all'istituzione del luogo di residenza o all'istituzione del luogo di dimora , la decisione che fissa la data di guarigione o di consolidamento delle lesioni , come pure , se del caso , la decisione relativa alla concessione di una rendita .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.