lexiara

Articolo 66

Contestazione del carattere professionale dell'infortunio o della malattia 1 . Nel caso di cui all'articolo 52 o all'articolo 55 , paragrafo 1 del regolamento , se l'istituzione competente contesta che sia applicabile la legislazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali , essa ne informa immediatamente l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione del luogo di dimora che ha corrisposto le prestazioni in natura , che sono allora considerate come rientranti nel campo dell'assicurazione malattia e continuano a essere corrisposte a questo titolo in base ai certificati o agli attestati di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento di applicazione . 2 . Quando una decisione definitiva è intervenuta a tal riguardo , l'istituzione competente ne informa immediatamente l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione del luogo di dimora che ha corrisposto le prestazioni in natura . Tale istituzione continua a corrispondere dette prestazioni in natura a titolo dell'assicurazione malattia , se il lavoratore ne ha diritto , nel caso in cui non si tratti di un infortunio sul lavoro o di malattia professionale . In caso contrario , le prestazioni in natura di cui il lavoratore ha beneficiato a titolo dell'assicurazione malattia sono considerate come prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professione . Applicazione dell'articolo 57 del regolamento

· All articles ·

Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.